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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine

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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0

Sezione 3: Insuccesso dell’accertamento

Art. 66

1Prima di effettuare transazioni nell’ambito di una relazione d’affari, occorre essere in possesso di tutti i documenti e di tutte le indicazioni necessarie per l’accertamento relativo al detentore del controllo o all’avente economicamente diritto.

2Se in merito all’esattezza della dichiarazione della controparte sussistono dubbi che non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, l’IFDS rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari in virtù delle disposizioni del capitolo 9 del titolo 1.

Capitolo 3: Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali (art. 5 LRD)

Art. 67 Rinnovo dell’identificazione o accertamento del detentore del controllo,

dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali

Nel corso della relazione d’affari occorre procedere nuovamente all’identificazione della controparte o all’accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se sorgono dubbi circa:

a. l’esattezza delle informazioni relative all’identità della controparte o del detentore del controllo;

b. il fatto che la controparte o il detentore del controllo sia lui stesso l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;

c. l’esattezza della dichiarazione consegnata dalla controparte o dal detentore del controllo riguardo all’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali.

Art. 68 Interruzione della relazione d’affari

L’IFDS deve interrompere la relazione d’affari secondo le disposizioni del capitolo 9 del titolo 1 il più rapidamente possibile se:

a. sussistono dubbi in merito a indicazioni fornite dalla controparte o dal detentore del controllo anche dopo che è stata effettuata la procedura prevista nell’articolo 67;

b. nutre il sospetto che gli siano state date scientemente indicazioni false sull’identità della controparte, del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali.

Art. 69 Identificazione della controparte e accertamento del detentore del controllo o

dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali nell’ambito di un gruppo

1L’identificazione della controparte può essere tralasciata secondo le disposizioni del capitolo 8 del titolo 1 se è già stata operata in modo equivalente alle modalità previste dalla presente ordinanza in seno al gruppo a cui appartiene l’IFDS.