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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine
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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0
2Prima dell’avvio di una relazione con il negoziante di biglietti di banca l’intermediario finanziario deve informarsi sull’attività commerciale del negoziante e procurarsi le informazioni commerciali e le referenze.
3L’intermediario finanziario fissa i limiti di cifra d’affari e di credito per il proprio negozio professionale di biglietti di banca nella sua totalità e per ogni singola controparte. Esso deve riesaminare questi limiti almeno una volta l’anno e controllarne il rispetto in modo continuo.
4Un’intermediario finanziario che pratica il negozio professionale di biglietti di banca emana direttive a questo scopo, che devono essere adottate dalla direzione gerarchica al suo più alto livello.
Art. 36 Relazioni con banche corrispondenti estere
1Fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b, le disposizioni generali della presente ordinanza si applicano anche alle relazioni con banche corrispondenti.
2Un intermediario finanziario che effettua operazioni quale banca corrispondente per conto di una banca estera si accerta in modo appropriato che questa non possa avviare relazioni d’affari con banche fittizie.
3Oltre ai chiarimenti di cui all’articolo 15, a seconda delle circostanze deve altresì accertare quali controlli effettua la controparte per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per determinare la portata dei chiarimenti deve considerare se la controparte è sottoposta a una vigilanza e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
4L’intermediario finanziario assicura la trasmissione di tutti i dati necessari all’esecuzione di ordini di pagamento. Esso regola la procedura da rispettare in caso riceva ripetutamente ordini di bonifico contenenti informazioni manifestamente incomplete. In tal caso, esso procede secondo un approccio basato sul rischio.
Art. 37 Criteri per transazioni che comportano un rischio superiore
Sono considerate transazioni che comportano un rischio superiore, oltre a quelle di cui all’articolo 14, anche le transazioni che presentano indizi di riciclaggio di denaro (allegato).
Art. 38 Obbligo di documentazione
In applicazione dell’articolo 21, l’intermediario finanziario organizza la propria documentazione in modo da essere in particolare in grado di fornire, entro un congruo termine, le informazioni necessarie a stabilire chi è l’ordinante di un ordine di pagamento in uscita e se un’impresa o una persona:
a. è controparte, detentore del controllo o avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
b. ha eseguito un’operazione di cassa che esige l’identificazione delle persone coinvolte;
c. è al beneficio di una procura duratura su un conto o un deposito, nella misura in cui questa non risulti già da un registro pubblico.