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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine

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955.033.0

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) [Progetto dell’11 febbraio 2015]

dell’…

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

visti gli articoli 17 e 18 capoverso 1 lettera e della legge del 10 ottobre 19971

sul riciclaggio di denaro (LRD),

ordina:

Titolo 1: Disposizioni generali

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

1La presente ordinanza definisce gli obblighi degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

2La FINMA tiene conto delle regole quadro della presente ordinanza per l’approvazione di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell’articolo 25 LRD e per il riconoscimento come standard minimi di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell’articolo 17 LRD.

3Gli organismi di autodisciplina possono limitarsi a regolamentare le deroghe rispetto alla presente ordinanza. Le deroghe devono essere designate in ogni caso come tali.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a. società di sede: tutte le società di sede svizzere o estere ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 20092 concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria. Non sono considerate come società di sede le società che:

RU

1 RS 955.0

2 RS 955.071