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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine
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955.033.0 Riciclaggio di denaro
Capitolo 6:Obbligo di documentazione e conservazione dei documenti
Art. 21
1L’intermediario finanziario allestisce, organizza e conserva la sua documentazione in modo da consentire alla FINMA, a una società di audit da essa ammessa o a un incaricato dell’inchiesta secondo l’articolo 36 LFINMA5 di formarsi entro un congruo termine un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
2Egli allestisce, organizza e conserva la sua documentazione in modo da essere in grado di soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale o di altre autorità autorizzate, allegando i documenti necessari.
Capitolo 7: Provvedimenti organizzativi
Art. 22 Nuovi prodotti, pratiche commerciali e tecnologie
L’intermediario finanziario si assicura che i rischi legati allo sviluppo di nuovi prodotti o pratiche commerciali o derivanti dall’uso di nuove tecnologie o di sviluppi tecnologici per nuovi prodotti o prodotti esistenti vengano valutati in precedenza e se nel caso, vengano identificati, limitati e controllati in modo adeguato nell’ambito della gestione dei rischi..
Art. 23 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro
1L’intermediario finanziario designa una o più persone qualificate che costituiscono il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo servizio fornisce il sostegno e i consigli necessari ai responsabili gerarchici e alla direzione nell’applicazione della presente ordinanza, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità.
2Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
3Tenendo conto del settore di attività e del tipo di relazione d’affari gestite dall’intermediario finanziario, prepara un’analisi dei rischi nell’ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo prendendo particolarmente in considerazione la sede o il domicilio del cliente, la propria presenza geografica, il segmento dei clienti gestiti nonché i prodotti e servizi offerti. L’analisi dei rischi deve essere approvata dal consiglio di amministrazione o dalla direzione gerarchica al suo più alto livello ed essere aggiornata regolarmente.
Art. 24 Ulteriori compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro
1Oltre alle funzioni di cui all’articolo 23, il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro sorveglia il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare: