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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine

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955.033.0 Riciclaggio di denaro

Art. 51 Persone giuridiche quotate in borsa

1L’IFDS può rinunciare a identificare una persona giuridica quotata in borsa.

2Se l’IFDS rinuncia a identificare la controparte, ne indica i motivi nell’incartamento.

Art. 52 Obblighi di identificazione delle società d’investimento quotate in borsa

Una società d’investimento quotata in borsa deve identificare gli acquirenti di partecipazioni se essi raggiungono così il valore limite del tre per cento soggetto all’obbligo di dichiarazione ai sensi della legge del 24 marzo 199512 sulle borse. È possibile rinunciare alla richiesta di un’attestazione di autenticità.

Art. 53 Insuccesso dell’identificazione della controparte

1Prima di effettuare transazioni nell’ambito di una relazione d’affari, occorre essere in possesso di tutti i documenti e di tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione della controparte.

2Se la controparte non può essere identificata, l’IFDS rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari in virtù delle disposizioni della capitolo 9 del titolo 1.

Capitolo 2: Identificazione del detentore del controllo in qualità di avente economicamente diritto di persone giuridiche e di società di persone (art. 4 LRD)

Sezione 1: Detentore del controllo

Art. 54 Principio

1Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone non quotata in borsa, che esercita attività operative, l’IFDS deve procedere all’identificazione dei detentori del controllo in qualità di aventi economicamente diritto che detengono almeno il 25% delle quote sociali o dei diritti di voto della società.

2Se non esistono detentori del controllo conformemente al capoverso 1, si procederà all’identificazione delle persone fisiche che esercitano il controllo sulla società in qualsiasi altro modo manifestamente riconoscibile.

3Se non è possibile procedere all’identificazione dei detentori del controllo conformemente ai capoversi 1 e 2 si procederà all’identificazione della persona che dirige la società.

4I capoversi 1–3 si applicano per l’avvio di una relazione d’affari nonché per le operazioni di cassa e i trasferimenti di denaro e di valori conformemente agli articoli 49 e 50.

Art. 55 Informazioni richieste

1L’IFDS deve chiedere alla controparte cognome, nome, data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo di domicilio del detentore del controllo.

12RS 954.1