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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine

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955.033.0 Riciclaggio di denaro

4Se l’IFDS non ha dubbi sul fatto che la controparte o il detentore del controllo sia anche l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali, deve documentare questa certezza in forma appropriata.

Art. 58 Operazioni di cassa

1L’IFDS deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano i seguenti importi:

a. 5000 franchi per le operazioni di cambio;

b. 15 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa.

2L’IFDS deve chiedere in ogni caso una dichiarazione di questo genere se:

a. esiste il dubbio che la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali siano le stesse persone; o

b. se esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

3Per i supporti dati non riscrivibili nell’ambito dei mezzi di pagamento elettronici è possibile rinunciare all’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se:

a. il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi che ha acquistato;

b. l’ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per supporto dati; e

c. l’ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1500 franchi.

Art. 59 Trasferimento di denaro e di valori

In caso di trasferimento di denaro e di valori la dichiarazione di cui all’articolo 58 capoverso 1 va sempre richiesta.

Art. 60 Informazioni necessarie

1La dichiarazione scritta della controparte relativa all’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali deve riportare le informazioni seguenti: il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo del domicilio e la cittadinanza.

2La dichiarazione può essere firmata dalla controparte o da una persona in possesso di procura. Nel caso delle persone giuridiche la dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata a firmare, designata nella documentazione della società.

3Se l’avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale non si richiedono la data di nascita o l’indirizzo del domicilio, l’esigenza di disporre di tali informazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

Art. 61 Società di sede

1Se la controparte è una società di sede, l’IFDS è tenuto a richiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economicamente diritto.