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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine
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955.033.0 Riciclaggio di denaro
Titolo 3: Disposizioni particolari per direzioni di fondi, società d’investimento ai sensi della LICol9 e gerenti patrimoniali ai sensi della LICol
Art. 39 Direzioni di fondi e società di investimento ai sensi della LICol
1Le direzioni di fondi e le società di investimento ai sensi della LICol devono identificare il sottoscrivente al momento della sottoscrizione di investimenti collettivi di capitale svizzeri non quotati in borsa nonché procedere all’accertamento del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali quando il valore della sottoscrizione supera il montante di 15000 franchi.
2Non sono tenute a procedere all’accertamento del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali al momento della sottoscrizione se il sottoscrivente è una banca o un commerciante di valori mobiliari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a oppure d LRD, o una banca estera o un commerciante di valori mobiliari estero che sottostanno a una sorveglianza prudenziale appropriata e a una regolamentazione adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
3Se affidano alla banca depositaria degli investimenti collettivi di capitale svizzero il compito di adempiere agli obblighi di diligenza e documentazione, le direzioni di fondi e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) o le società di investimento a capitale fisso (SICAF) non devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 28 capoverso 2. Essi restano tuttavia responsabili dell’adempimento di tali obblighi ai sensi del diritto in materia di vigilanza.
4Per i metodi di identificazione della controparte e per l’accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali fa stato la CDB 15.
Art. 40 Gerenti patrimoniali di società di investimenti collettivi di capitali esteri
1I gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitali esteri non quotati in borsa devono identificare il sottoscrivente nonché procedere all’accertamento del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali dell’investimento collettivo di capitale estero se:
a. né la società di investimenti collettivi di capitali estera né la sua società di gestione patrimoniale sottostanno a una sorveglianza prudenziale adeguata e a una regolamentazione adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
b. non possono dimostrare l’applicazione di una regolamentazione adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo da parte di un altro intermediario finanziario che sottostà a una sorveglianza prudenziale appropriata; e
c. l’importo investito supera i 15000 franchi.
2Non sono tenuti a procedere all’accertamento del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali, se il sottoscrivente è una banca o un commerciante di valori mobiliari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a oppure d LRD o una banca estera o un commerciante di valori mobiliari estereo che sottostanno a una sorveglianza prudenziale