Progetto

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

955.033.0 Riciclaggio di denaro

2In funzione dell’attività dell’intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

a. l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;

b. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della stessa relazione d’affari;

c. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito di relazioni d’affari simili.

3Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le transazioni mediante le quali all’inizio di una relazione d’affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato.

Art. 15 Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori

1L’intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d’affari o le transazioni che presentano rischi superiori.

2A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente:

a. se la controparte è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati;

b. qual è l’origine dei valori patrimoniali consegnati;

c. a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati;

d. il retroscena economico e la plausibilità di versamenti in entrata importanti;

e. qual è l’origine del patrimonio della controparte, del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;

f. qual è l’attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall’avente economicamente diritto;

g. se la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali è una persona politicamente esposta.

Art. 16 Mezzi di chiarimento

1Secondo le circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente:

a. informazioni raccolte per scritto o oralmente presso la controparte, i detentori del controllo o gli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali;

b. visite nei luoghi in cui la controparte, i detentori del controllo o gli aventi economicamente diritto svolgono la loro attività;

c. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili;

d. in caso di necessità, informazioni presso persone degne di fiducia.

2L’intermediario finanziario verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta.