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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine
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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0
Capitolo 5: Obblighi di diligenza particolari
Art. 13 Relazioni d’affari che comportano un rischio superiore
1L’intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d’affari che comportano rischi superiori.
2In funzione dell’attività commerciale dell’intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:
a. la sede o il domicilio nonché la nazionalità della controparte, del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
b. il tipo e il luogo dell’attività commerciale della controparte, del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
c. l’assenza di un contatto personale con la controparte e con l’avente economicamente diritto;
d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
e. l’ammontare dei valori patrimoniali depositati;
f. l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
g. il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti;
h. la complessità delle strutture, in particolare attraverso l’utilizzo di società di sede.
3Devono essere considerate in ogni caso a rischio superiore:
a. le relazioni d’affari con banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero effettua operazioni quale banca corrispondente;
b. le relazioni d’affari con persone straniere politicamente esposte;
c. le relazioni d’affari con persone vicine a quelle menzionate alla lettera b, che si tratti di controparti, detentori del controllo, aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali o mandatari.
4Devono essere considerate relazioni d’affari a rischio superiore in relazione a uno o più altri criteri di rischio supplementari:
a. le relazioni d’affari con persone politicamente esposte in Svizzera;
b. le relazioni d’affari con persone politicamente esposte presso organismi interstatali o presso associazioni sportive internazionali;
c. le relazioni d’affari con persone vicine a quelle menzionate alle lettere a e b, in qualità di controparti, detentori del controllo, aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali o mandatari.
5L’intermediario finanziario determina le relazioni d’affari che comportano un rischio superiore e le designa come tali per l’uso interno.
Art. 14 Transazioni che comportano un rischio superiore
1L’intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi superiori.