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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine

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955.033.0 Riciclaggio di denaro

Art. 44 Persone fisiche e titolari di imprese individuali

1Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona fisica o una impresa individuale, l’IFDS identifica la controparte esaminandone un documento d’identificazione.

2Se la relazione d’affari è iniziata senza che i due contraenti si siano incontrati, l’IFDS verifica inoltre l’indirizzo del domicilio attraverso uno scambio di corrispondenza o con qualsiasi altro mezzo pertinente.

3Sono ammessi tutti i documenti d’identità rilasciati da un’autorità svizzera o straniera e provvisti di fotografia.

Art. 45 Persone giuridiche,società di persone e autorità

1Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona giuridica o società di persone iscritta nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente, l’IFDS identifica la controparte sulla base di uno dei seguenti documenti:

a. estratto del registro rilasciato dall’ufficiale del registro;

b. estratto scritto di una banca dati gestita dall’autorità preposta al registro;

c. estratto scritto di liste e banche dati affidabili amministrate privatamente.

2L’identità delle persone giuridiche, delle società di persone e delle autorità non iscritte nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente deve essere accertata sulla base di uno dei seguenti documenti:

a. statuto, atto costitutivo o contratto di costituzione, attestato dell’ufficio di revisione, autorizzazione ufficiale a esercitare l’attività oppure documento equivalente;

b. estratto scritto di liste e banche dati affidabili amministrate privatamente.

3Le autorità devono essere identificate in base a statuti o decisioni appropriate o sulla base di altri documenti o fonti equivalenti.

4Al momento dell’identificazione, l’estratto del registro, l’attestato dell’ufficio di revisione e l’estratto di liste o banche dati non devono risalire a più di 12 mesi e devono essere aggiornati al momento dell’identificazione.

Art. 46 Forma e trattamento dei documenti

1L’IFDS chiede i documenti d’identificazione in originale o in copia autenticata.

2Esso conserva la copia autenticata nell’incartamento o fa una copia del documento presentatogli, vi attesta di avere esaminato l’originale o la copia autenticata e appone la firma e la data sulla copia.

Art. 47 Attestazione di autenticità

1L’attestazione di autenticità della copia del documento d’identificazione può essere rilasciata da:

a. un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni;