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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine
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955.033.0 Riciclaggio di denaro
1. perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un’azione comune oppure perseguono fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili,
2. detengono in maggioranza una o più società con attività operative e il loro scopo principale non consiste nell’amministrare il patrimonio di terzi (società holding);
b. operazioni di cassa: ogni operazione in contanti, in particolare il cambio, la compera e la vendita di metalli preziosi, la vendita di assegni di viaggio, la sottoscrizione di titoli al portatore, obbligazioni di cassa e prestiti obbligazionari e l’incasso in contanti di assegni, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d’affari continua;
c. trasferimento di denaro e di valori: il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l’accettazione di contanti, di valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti all’estero, in valute virtuali o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio e viceversa, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d’affari continua;
d. relazione d’affari continua: relazione con un cliente registrata presso un intermediario finanziario svizzero o gestita prevalentemente dalla Svizzera e che non si limita a eseguire attività assoggettate uniche;
e. negozianti professionali di biglietti di banca: imprese o persone del settore non bancario che mediante la loro attività di vendita e acquisto di biglietti di banca realizzano una cifra d’affari o un reddito importanti;
f. detentori del controllo: persone fisiche che sono considerate come aventi economicamente diritto agli averi di una persona giuridica con attività operativa o di una società di persone.
Capitolo 2: Campo d’applicazione
Art. 3 Campo d’applicazione
1La presente ordinanza si applica:
a. agli intermediari finanziari secondo le disposizioni dell’articolo 2 capoverso 2 lettere a–d LRD;
b. agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD direttamente sottoposti alla vigilanza della FINMA ai sensi dell’articolo 14 LRD (IFDS).
2Nell’applicare la presente ordinanza, la FINMA può tenere conto delle specificità dell’attività esercitata dagli intermediari finanziari e in particolare autorizzare agevolazioni oppure ordinare inasprimenti in virtù del rischio di riciclaggio di denaro legato a un’attività o delle dimensioni di un’impresa.
3La FINMA rende pubblica la propria prassi.