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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine

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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0

a. sorveglia, in accordo con l’organo di revisione interno, la società di audit e i responsabili di linea, l’applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

b. definisce i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni di cui all’articolo 20 ;

c. ordina la valutazione degli annunci generati dal sistema di sorveglianza delle transazioni;

d. ordina i chiarimenti complementari secondo l’articolo 15 o li esegue di persona;

e. assicura che l’organo della direzione competente per decidere l’avvio o il proseguimento di relazioni d’affari conformemente all’articolo 19 riceva le informazioni necessarie per la sua decisione.

2Una persona interna incaricata della sorveglianza ai sensi del capoverso 1 non può controllare una relazione d’affari della quale è direttamente responsabile.

3L’intermediario finanziario può, sotto la sua responsabilità, incaricare specialisti esterni dei compiti del servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro, se:

a. in ragione della sua dimensione o della sua organizzazione, non è in grado di istituire un proprio servizio specializzato; o

b. l’istituzione di un tale servizio sarebbe sproporzionata.

Art. 25 Direttive interne

1L’intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica alle persone interessate in forma adeguata. Tali direttive devono essere approvate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale.

2Nelle direttive interne sono disciplinati in particolare:

a. i criteri applicati per la determinazione delle relazioni d’affari che comportano i rischi superiori di cui all’articolo 13;

b. i criteri applicati per la determinazione delle transazioni che comportano i rischi superiori di cui all’articolo 14 capoversi 1 e 2;

c. i principi di base per la sorveglianza delle transazioni secondo l’articolo 20;

d. i casi nei quali il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro deve essere consultato e la direzione generale deve essere informata;

e. i principi di base della formazione dei collaboratori;

f. la politica dell’impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;

g. le competenze per la comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;

h. le modalità con le quali l’intermediario finanziario determina, limita e sorveglia questi rischi superiori;

i. gli importi limite di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere e ed f nonché all’articolo 14 capoverso 2 lettera a;

j. i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi ai sensi dell’articolo 27;