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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine
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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0
a. sorveglia, in accordo con l’organo di revisione interno, la società di audit e i responsabili di linea, l’applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
b. definisce i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni di cui all’articolo 20 ;
c. ordina la valutazione degli annunci generati dal sistema di sorveglianza delle transazioni;
d. ordina i chiarimenti complementari secondo l’articolo 15 o li esegue di persona;
e. assicura che l’organo della direzione competente per decidere l’avvio o il proseguimento di relazioni d’affari conformemente all’articolo 19 riceva le informazioni necessarie per la sua decisione.
2Una persona interna incaricata della sorveglianza ai sensi del capoverso 1 non può controllare una relazione d’affari della quale è direttamente responsabile.
3L’intermediario finanziario può, sotto la sua responsabilità, incaricare specialisti esterni dei compiti del servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro, se:
a. in ragione della sua dimensione o della sua organizzazione, non è in grado di istituire un proprio servizio specializzato; o
b. l’istituzione di un tale servizio sarebbe sproporzionata.
Art. 25 Direttive interne
1L’intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica alle persone interessate in forma adeguata. Tali direttive devono essere approvate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale.
2Nelle direttive interne sono disciplinati in particolare:
a. i criteri applicati per la determinazione delle relazioni d’affari che comportano i rischi superiori di cui all’articolo 13;
b. i criteri applicati per la determinazione delle transazioni che comportano i rischi superiori di cui all’articolo 14 capoversi 1 e 2;
c. i principi di base per la sorveglianza delle transazioni secondo l’articolo 20;
d. i casi nei quali il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro deve essere consultato e la direzione generale deve essere informata;
e. i principi di base della formazione dei collaboratori;
f. la politica dell’impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;
g. le competenze per la comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
h. le modalità con le quali l’intermediario finanziario determina, limita e sorveglia questi rischi superiori;
i. gli importi limite di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere e ed f nonché all’articolo 14 capoverso 2 lettera a;
j. i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi ai sensi dell’articolo 27;