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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine
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955.033.0 Riciclaggio di denaro
3Un intermediario finanziario che constata che l’accesso alle informazioni relative alle controparti, ai detentori del controllo o agli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali è, in certi Paesi, escluso o seriamente limitato per motivi di ordine giuridico o pratico deve informarne senza indugio la FINMA.
4L’intermediario finanziario che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o estero garantisce agli organi di sorveglianza interni o alla società di audit del gruppo l’accesso, in caso di bisogno, alle informazioni concernenti determinate relazioni d’affari, nella misura necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.
Capitolo 3: Principi
Art. 7 Valori patrimoniali proibiti
1L’intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengono da un crimine, anche se questo è stato commesso all’estero.
2L’accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine può mettere in questione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’intermediario finanziario.
Art. 8 Relazione d’affari proibita
L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari:
a. con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un’organizzazione criminale, vi appartengono o che sostengono una tale organizzazione;
b. con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie), a meno che facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.
Art. 9 Violazione delle disposizioni
1La violazione delle disposizioni della presente ordinanza o di norme di autoregolamentazione riconosciute dalla FINMA può mettere in questione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’intermediario finanziario.
2Gravi violazioni possono comportare un divieto di esercizio della professione secondo l’articolo 33 della legge del 22 giugno 20073 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e la confisca dell’utile risultante da tali violazioni secondo l’articolo 35 LFINMA.