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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine

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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0

Art. 17 Momento dei chiarimenti complementari

Se in una relazione d’affari sono individuati rischi superiori l’intermediario finanziario intraprende senza indugio i chiarimenti complementari e li porta a termine al più presto.

Art. 18 Avvio di relazioni d’affari che presentano rischi superiori

L’avvio di relazioni d’affari che presentano rischi superiori necessita dell’accordo di un superiore gerarchico o di un organo superiore oppure della direzione.

Art. 19 Responsabilità della direzione generale in caso di rischi superiori

1La direzione generale o almeno uno dei suoi membri decide in merito a:

a. l’avvio e, annualmente, il proseguimento delle relazioni d’affari che presentono rischi superiori ai sensi dell’articolo 13 capoversi 3 e 4;;

b. l’applicazione, la sorveglianza e la valutazione dei controlli regolari di tutte le relazioni d’affari che comportano rischi superiori.

2Gli intermediari finanziari con un’attività di gestione patrimoniale molto importante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di un’unità d’affari.

Art. 20 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni

1L’intermediario finanziario provvede a un’efficace sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni, assicurando che siano individuati i rischi superiori.

2Per la sorveglianza delle transazioni le banche e i commercianti di valori mobiliari gestiscono un sistema informatico che li aiuta a rilevare le transazioni che comportano un rischio superiore secondo l’articolo 14.

3Le transazioni rilevate dal sistema di sorveglianza informatico devono essere valutate entro un congruo termine. Se necessario devono essere espletati i chiarimenti complementari di cui all’articolo 15.

4Le banche e i commercianti di valori mobiliari con un numero ristretto di controparti e di aventi economicamente diritto o con un numero limitato di transazioni possono rinunciare all’uso di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni se incaricano la loro società di audit di eseguire un controllo annuale sulla loro sorveglianza delle transazioni mediante un audit di ampiezza «audit».5 La FINMA può esigere da un istituto d’assicurazione, dalla direzione di un fondo, da una società d’investimento secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)4 (società di investimento ai sensi della LICol), da un gerente patrimoniale ai sensi della LICol o da un IFDS, l’introduzione di un sistema di sorveglianza informatico delle transazioni se ciò è necessario per garantire una sorveglianza efficace.

4 RS 951.31