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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine
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955.033.0 Riciclaggio di denaro
Art. 31 Interruzione della relazione d’affari
1Se pone termine a una relazione d’affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario può autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali unicamente in una maniera che, se necessario, permetta alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia («paper trail»).
2L’intermediario finanziario non può interrompere una relazione d’affari dubbiosa né autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un’autorità.
3Se le condizioni dell’obbligo di comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro sono adempiute, la relazione d’affari con la controparte non può essere interrotta.
Art. 32 Esecuzione di ordini dei clienti
L’intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti ai sensi dell’articolo 9a LRD solo in una forma tale da consentire di seguire una traccia della transazione («paper trail»).
Art. 33 Informazione
1L’intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che concernono importanti valori patrimoniali. In particolare informa la FINMA quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.
2Se informa un altro intermediario finanziario secondo l’articolo 10a LRD, deve annotarlo in forma adeguata.
Titolo 2: Disposizioni particolari per banche e commercianti di valori mobiliari
Art. 34 Obbligo dell’identificazione della controparte,dell’accertamento del detentore
del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali
Le disposizioni in materia di identificazione della controparte e di accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali della «Convenzione del […]8 relativa all’obbligo di diligenza delle banche» (CDB 15) sono applicabili a banche e commercianti di valori mobiliari.
Art. 35 Negozio professionale di biglietti di banca
1Il negozio professionale di biglietti di banca è autorizzato solo con negozianti di biglietti di banca che adempiono i criteri di una relazione di banca di corrispondenza degna di fiducia.
8 La convenzione può essere scaricata gratuitamente dal sito dell’Associazione Svizzera dei Banchieri www.swissbanking.org