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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine

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955.033.0 Riciclaggio di denaro

k. tutti gli altri procedimenti che disciplinano l’attuazione degli obblighi di diligenza ai sensi degli articoli 3–8 LRD;

l. la ripartizione interna all’impresa dei restanti compiti e competenze tra il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità aziendali incaricate dell’applicazione degli obblighi di diligenza.

Art. 26 Integrità e formazione

1La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo esige personale integro e adeguatamente formato.

2L’intermediario finanziario provvede alla selezione accurata del personale e alla formazione regolare di tutti i collaboratori interessati sugli aspetti per loro essenziali della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Capitolo 8: Ricorso a terzi

Art. 27 Requisiti

1L’intermediario finanziario può incaricare mediante accordo scritto persone e imprese dell’identificazione della controparte, dell’accertamento del detentore del controllo e/o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali e degli obblighi complementari di chiarimento, se esso:

a. ha scelto con cura la persona incaricata;

b. ha istruito quest’ultima sul suo compito; e

c. può controllare se la persona incaricata adempie gli obblighi di diligenza.

2L’adempimento degli obblighi di diligenza secondo il capoverso 1 può essere affidato senza accordo scritto:

a. a un servizio all’interno di un gruppo, a condizione che sia applicato uno standard di diligenza equivalente; o

b. a un altro intermediario finanziario, a condizione che quest’ultimo sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e abbia adottato provvedimenti volti ad adempiere gli obblighi di diligenza in modo equivalente.

3I terzi incaricati non possono, dal canto loro, ricorrere a ulteriori persone o imprese.

Art. 28 Modalità del ricorso a terzi

1L’intermediario finanziario rimane in ogni caso responsabile, dal profilo del diritto in materia di vigilanza, del congruo adempimento dei compiti per cui ha fatto ricorso a persone e imprese secondo l’articolo 27.

2L’intermediario finanziario deve integrare nel suo incartamento una copia dei documenti di cui si è servito per adempiere gli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e del