Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 24 pagine

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Cpv. 2: se durante la manifestazione gli animali sono sotto la custodia degli organizzatori, nella notifica deve essere designata una persona responsabile dell’accudimento degli animali. Questo non vale ad esempio per le competizioni in cui il detentore di animali stesso è responsabile dell’accudimento degli animali. La persona responsabile dell’accudimento degli animali deve possedere un attestato di competenza. Per molte specie animali esistono relative formazioni per l’ottenimento dell’attestato di competenza oppure si deve trovare una persona con una formazione professionale di cui all’articolo 193 capoverso 2 (nella maggior parte dei casi agricoltore o guardiano di animali) o per lo meno con sufficiente esperienza secondo l’articolo 193 capoverso 3.

Art. 108

Il rimando corretto è per l’articolo 92 capoverso 1, non capoverso 2.

Art. 111

Cpv. 2: specialmente online, ma anche in cataloghi, vengono regolarmente offerti parchi per animali di piccola taglia che non rispettano i requisiti minimi, rispettivamente la cui dichiarazione è mancante, insufficiente o addirittura falsa. Per questo motivo, da ora anche i venditori di parchi che non vendono animali sono tenuti a informare per iscritto e a dichiarare correttamente.

Art. 122

Cpv. 2: nel sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali e-sperimentazione animale, non sono presenti funzioni per l’inoltro di richieste di autorizzazione per i centri di detenzione di animali da laboratorio. Non si prevede di sviluppare un formulario di richiesta e dunque le richieste non potranno essere inoltrate tramite e-sperimentazione animale. L’USAV pubblica sulla propria homepage il formulario per la richiesta in forma cartacea.

Art. 123

Il rimando alla definizione di animali geneticamente modificati secondo l’ordinanza sull’impiego confinato del 9 maggio 2012 (RS 814.912) viene stralciato. Vale ora la nuova definizione di animali geneticamente modificati inserita all’articolo 2 lettera v OPAn.

Art. 129

Cpv. 1 e 2: ogni istituto o laboratorio che effettua esperimenti sugli animali deve designare una persona incaricata della protezione degli animali. Nelle aziende che com-

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