Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 24 pagine

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Art. 89

Lett. c: L’espressione «ateruro» per «Schuppentiere» non è corretta ed è sostituita con «pangolini».

Lett. e: finora i pesci indigeni non erano soggetti all’autorizzazione per i pesci che in libertà possono raggiungere una lunghezza superiore a 1m. Questa eccezione esisteva in particolare per dare la possibilità ai pescatori di detenere senza autorizzazione, per breve tempo prima di ucciderle, specie ittiche indigene di grosse dimensioni da loro catturate, ad esempio lucci o siluri. Poiché però anche per la detenzione a breve termine di grandi pesci indigeni sono necessarie infrastrutture adeguate e conoscenze specifiche, in futuro anche la detenzione di pesci indigeni sarà soggetta alle stesse disposizioni valide per tutti gli altri pesci.

Lett. f: qui sono state inserite ulteriori specie che devono essere soggette ad autorizzazione [diavoli spinosi (Moloch horridus)] o esonerate dall’obbligo di autorizzazione [pitone di Boelen (Morelia boeleni)]. La detenzione del diavolo spinoso è molto problematica, mentre in genere lo è meno quella del pitone di Boelen.

Art. 90

Cpv. 3 lett. a: finora, di massima, i vivai utilizzati nella ristorazione non venivano considerati detenzioni professionali di animali selvatici. Da ora ciò dovrà valere ancora solo per i bacini per la detenzione di pesci commestibili di acqua dolce. La detenzione di pesci e crostacei marini deve invece rispondere a requisiti più elevati e l’infrastruttura necessaria è molto più impegnativa. Per questo motivo, in futuro i vivai di acqua salata utilizzati nella ristorazione saranno soggetti ad autorizzazione.

Art. 94

Cpv. 1: il presente capoverso rinvia all’articolo 209. Siccome i modelli di formulari saranno disciplinati nell’articolo 209a, occorre adeguare il rinvio.

Art. 95

Cpv. 2 lett. a: deve essere esplicitato che la regolamentazione derogatoria dell’articolo 95 capoverso 2 lettera a per la detenzione di animali selvatici per i circhi vale solo durante il tour. Nei periodi in cui il circo non è itinerante, ad esempio quando si trova nella sede invernale, vanno assolutamente rispettate le misure minime di cui all’allegato 2, anche se gli animali durante quei periodi vengono regolarmente addestrati, allenati o si esibiscono in spettacoli nel maneggio.

Art. 100

Cpv. 4: i pesci appena immessi in acque da pesca potevano finora essere pescati solo dopo un termine di attesa di un giorno. Poiché gli stagni per la pesca sportiva

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