Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 24 pagine
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2. Modifica di altri atti normativi Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc, RS 916.443.14) Ingresso e art. 5
L’abbreviazione «LFE» viene inserita nell’ingresso e può quindi essere utilizzata nell’articolo 5.
Art. 34 Rilascio
La novità sta nel fatto che ora il veterinario deve notificare al gestore della banca dati centrale il numero del passaporto per animali da compagnia, se ne rilascia uno.
Ordinanza sulla caccia (OCP, RS 922.01) Art. 10quater Cani da protezione del bestiame
Il rimando nel capoverso 2 lettera d deve essere adeguato poiché la notifica del previsto impiego come cani da protezione del bestiame ora è regolamentata nell’OPAn.
3. Allegati dell’ordinanza sulla protezione degli animali Allegato 1, osservazioni sulla tabella 7
Osservazione 7: questa osservazione vale solo per gruppi nei quali ci sono esclusivamente animali giovani. Un gruppo del quale fanno parte anche cavalle con puledri non è un gruppo di animali giovani, poiché la cavalla ha più di 30 mesi.
Allegato 1, tabella 9-1, (categoria animale)
Punti 1 e 2: per rendere i termini che descrivono le differenti categorie di pollame uniformi tra l’articolo 66 e la tabella 9-1 e tra le versioni francese e tedesca dell’ordinanza, «animali d’allevamento» è stato modificato in «genitori di galline domestiche/ovaiole». Ciò permette inoltre di chiarire il fatto che i requisiti minimi della tabella 9-1 si applicano anche ai genitori di galline domestiche (genitori di animali da ingrasso e genitori di galline ovaiole). Finora queste categorie di animali erano comprese nel termine generico animali d’allevamento, ciò che ha spesso portato a confusione.
Allegato 1, tabella 9-1, cifra 22
Per semplificare la comprensione della tabella, le formule per calcolare il numero d’animali per m2 sono state modificate per definire semplicemente il numero massimo di animali ammessi per m2 di superficie grigliata e per m2 di superficie ricoperta
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