Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 24 pagine

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tive durante le attività più disparate. Tali scariche sono però inefficaci e li limitano inutilmente nel loro comportamento. Con la precisazione dell’articolo, l’impiego del giogo elettrico viene limitato alle vacche e ai bovini femmina di età superiore a 18 mesi.

Art. 39

Cpv. 3: la disposizione si riferisce alla detenzione di bovini da ingrasso tenuti per lungo tempo «esclusivamente» in box ad area unica con lettiera profonda. Il problema legato a questi box è che essi non garantiscono un’usura sufficiente degli unghioni. Se il box ad area unica con lettiera profonda viene però utilizzato soltanto come settore di riposo in una stalla con un parchetto all’aperto o con un pascolo utilizzabile durante tutto l’anno, questa forma di detenzione risulta possibile anche per i bovini da ingrasso. In questo caso si tratta dunque di un sistema con superfici multiple, poiché oltre alla lettiera profonda gli animali dispongono anche di un altro tipo di pavimento. Inserendo nella disposizione il termine «esclusivamente» si specifica tale distinzione.

Art. 59

Cpv. 4: poiché il termine cavalli giovani non è più definito all’art. 2 cpv. 3, si deve chiarire qui fino a quale età debbano essere applicate le disposizioni relative alla detenzione in gruppo. Dal punto di vista materiale, la disposizione non subisce alcuna modifica.

Art. 61

Cpv. 4: devono essere concesse uscite quotidiane a tutti gli equidi che non sono utilizzati ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 lett. o OPAn.

Art. 69a

Finora l’obbligo per i detentori di cani, di cui all’art. 30 LFE, di notificare al gestore della banca dati centrale l’addestramento come cani per i servizi di difesa, l’impiego di cani da protezione del bestiame e lo scopo di utilizzo per cani guida per non vedenti, cani per disabili e cani da soccorso era regolato nell’art. 17b cpv. 3 lett. a - c OFE. Per motivi legati alla sistematica, tale obbligo viene ora spostato nell’OPAn.

Ora è previsto che effettivamente i detentori di cani continuino a notificare al gestore della banca dati centrale il previsto impiego di cani da protezione del bestiame. Tuttavia, è previsto anche che l’UFAM registri nella banca dati i cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti dell’UFAM. D’ora in poi si considereranno cani da protezione del bestiame «ufficiali» solo i cani che, in termini di allevamento, addestramento, detenzione e impiego, soddisfano integralmente i requisiti delle direttive dell’UFAM sulla protezione del bestiame e delle api e sui cani da protezione del bestiame. In tal modo tutte le persone autorizzate (p. es. i veterinari cantonali), nel caso

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