Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 24 pagine
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Cpv. 6: finora era possibile vietare il rilascio degli attestati di formazione solo se l’esecuzione dei corsi non era conforme all’ordinanza sulla protezione degli animali.
L’USAV dovrebbe però avere tale competenza anche se l’esecuzione non è conforme ad esempio all’OFPAn. Per questo motivo la disposizione deve essere formulata in modo più generico.
Art. 200a
Occorre disciplinare con maggiore chiarezza il riconoscimento dei cicli di formazione e dei diplomi esteri. Si tratta innanzitutto di distinguere tra:
- il riconoscimento di corsi di formazione che si svolgono all’estero e frequentati in loco anche da Svizzeri (art. 199 cpv. 1 ultimo periodo e
- il riconoscimento di una formazione estera o di un diploma estero di una persona che vuole lavorare o fornire un servizio in Svizzera (cpv. 1-3).
Il primo caso è disciplinato nell’articolo 199 capoverso 1 (ultimo periodo). L’USAV pubblica sulla propria pagina Internet i cicli di formazione e i corsi che sono riconosciuti come equivalenti. Siccome i cicli di formazione e i corsi sono stati riconosciuti come equivalenti dall’USAV, i loro responsabili possono rilasciare diplomi svizzeri (FSNP/AC). Ciò significa che chiunque frequenta all’estero un ciclo di formazione o un corso riconosciuto equivalente dall’USAV e consegue un diploma (FSNP/AC) non deve presentare una domanda di riconoscimento per il proprio diploma.
Questa disposizione disciplina il riconoscimento di diplomi esteri che sono stati conseguiti con un corso non riconosciuto dall’USAV.
Cpv. 1-2: i professionisti con diplomi esteri che lavorano in Svizzera per oltre 90 giorni e che vogliono esercitare un’attività disciplinata nell’ordinanza sulla protezione degli animali necessitano di un riconoscimento (p. es. anche chi si trasferisce
dall’estero). Sul sito Internet della SEFRI figura un elenco delle attività regolamentate in Svizzera che esplicita chiaramente per quali attività e a chi è necessario presentare una domanda di riconoscimento: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento.html.
Cpv. 3: coloro che vogliono esercitare in Svizzera un’attività disciplinata nell’ordinanza sulla protezione degli animali per meno di 90 giorni sono considerati prestatori di servizi. I prestatori di servizi e le persone che vogliono esercitare in Svizzera un’attività disciplinata nell’OPAn per meno di 90 giorni non necessitano di un riconoscimento. Occorre tuttavia che notifichino la loro attività (cfr. art. 2 LDPS).
Art. 201
Cpv. 3: poiché i requisiti per i responsabili d’esperimento sono stati ridefiniti nell’articolo 132, i corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento nell’ambito della sperimentazione animale devono riguardare anche la direzione degli esperimenti.
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