Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 24 pagine

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prendono più divisioni, istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio deve essere designata una persona incaricata (in modo centralizzato) della protezione degli animali.

Su raccomandazione dell’USAV, le scuole universitarie e le aziende industriali che effettuano esperimenti sugli animali hanno designato il personale specializzato che svolge un ruolo importante nel processo di autorizzazione con l’utilizzo di e-sperimentazione animale quale persona di riferimento per i servizi specializzati cantonali e dell’USAV. Nell’ordinanza sulla protezione degli animali mancava però finora la descrizione di tale funzione e la regolamentazione delle competenze delle persone responsabili della protezione degli animali.

Cpv. 2 e 3: si tratta dei capoversi 1 e 2 in vigore, che sono stati spostati.

Art. 129a-129b

Con l’introduzione della funzione di incaricato della protezione degli animali va regolamentata la ripartizione delle responsabilità tra capounità e incaricato della protezione degli animali. Il capounità è responsabile delle risorse aziendali e di personale. Gli incaricati della protezione degli animali sono responsabili dell’adempimento delle disposizioni in materia di protezione degli animali nella pianificazione e nell’esecuzione degli esperimenti sugli animali. Per quel che riguarda il rispetto dei principi 3R, devono poter rilasciare istruzioni ai responsabili d’esperimento. Consigliano i responsabili d’esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti in particolare nell’applicazione dei principi 3R e sono le persone di riferimento principali all’interno

dell’azienda per i servizi di autorizzazione cantonali. Al fine di adempiere a tale compito, devono possedere almeno la stessa qualificazione professionale dei responsabili d’esperimento.

Art. 132

I responsabili d’esperimento devono continuare a soddisfare i medesimi requisiti di formazione e perfezionamento posti agli incaricati della protezione degli animali. Tali requisiti sono stabiliti come corso di perfezionamento concernente la sperimentazione animale di cui all’articolo 197 e sono disciplinati nell’OFPAn (RS 455.109.1).

Art. 142

Cpv. 1 lett. e: dai direttori di centri di detenzione di animali da laboratorio, che detengono linee o ceppi con mutazioni patologiche o animali che necessitano di un accudimento e di una cura particolari, si pretendono requisiti più elevati che non se ad essere detenuti sono solo animali da laboratorio senza particolari esigenze. Per questo motivo si deve verificare anche la qualificazione del direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio. I requisiti da adempiere sono fissati all’articolo 115.

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