Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 24 pagine
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di eventuali incidenti con cani da protezione del bestiame, possono sapere in qualsiasi momento se si tratta di un cane da protezione del bestiame «ufficiale» e finanziato dall’UFAM, per il quale esiste anche una scheda esaustiva di prestazioni, impieghi, esami del cane e informazioni correlate.
Art. 74
Cpv. 5: l’obbligo di notificare l’inizio dell’addestramento come cani per i servizi di difesa alla banca dati centrale secondo l’articolo 30 LFE è stato spostato nell’OPAn per motivi di sistematica (cfr. anche art. 69a).
Art. 76
Cpv. 6: gli apparecchi che, quando il cane abbaia, spruzzano acqua o aria compressa devono essere vietati. Tali apparecchi vengono azionati automaticamente dal latrato del cane, indipendentemente dalla sua causa. L’animale viene punito ad esempio anche quando abbaia perché è felice di rivedere il padrone, ha paura della separazione, prova dolore o per altri motivi. Il cane non può quindi stabilire nessuna connessione con la causa della punizione così che l’effetto mirato - non abbaiare in qualsiasi situazione - non viene raggiunto.
Art. 76a
Si è notato che gli annunci di vendita di cani spesso non riportano il recapito del venditore ma unicamente un numero di cellulare o un indirizzo e-mail anonimo, in particolare anche nel caso degli annunci online molto diffusi nel commercio illegale di cani. È facilissimo pubblicare fotografie e dati falsi e fuorvianti. Per il venditore, inoltre, è molto facile restare anonimo. Ciò rende spesso molto difficile l’esecuzione delle disposizioni in materia di protezione degli animali, ma anche di polizia sanitaria, ed è un problema anche per chi acquista un cane. Per queste ragioni, le persone che cercano di vendere cani pubblicamente devono indicare per scritto il loro recapito completo (vale a dire nome, cognome e indirizzo).
Art. 80
Cpv. 3-5: i capoversi vengono precisati nel senso che le unità di detenzione per la detenzione singola temporanea durante al massimo tre settimane sono «gabbie» ai sensi della nuova osservazione 2 tabella 11 allegato 1 OPAn. Tali gabbie sono pensate in primo luogo per le pensioni per gatti. I gatti maschi d’allevamento non possono invece essere tenuti in queste gabbie ma, nell’intervallo tra un accoppiamento e l’altro, devono disporre di un parco di almeno 7 m2. Nel contempo si precisa che i gatti tenuti in gabbie devono potersi periodicamente muovere al di fuori della gabbia. L’uscita può essere offerta anche in un parco di 7 m2.
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