Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 24 pagine

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III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

A livello federale, le modifiche dell’ordinanza proposte non comportano oneri finanziari e di personale aggiuntivi.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

In linea di massima, le presenti modifiche dell’ordinanza non generano nuovi costi per i Cantoni.

La nuova strutturazione del capitolo «Abbattimento e macellazione di animali» ha quale obbiettivo la semplificazione dell’esecuzione cantonale. Da un lato vengono precisati i requisiti per le persone che abbattono e macellano e le disposizioni per la macellazione e l’uccisione, dall’altro viene chiarito quali metodi di abbattimento siano adeguati per quali specie animali.

3. Ripercussioni per l’economia

Finora il detentore era tenuto a comunicare al gestore della banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE i cani con orecchie e/o coda recise (trasloco di masserizie e taglio di orecchie/coda per motivi medici) e i casi di coda corda congenita. D’ora in poi spetterà ai veterinari registrare queste informazioni. I veterinari dovranno registrare nella banca dati anche il numero del passaporto per animali da compagnia, se rilasciato. Questi nuovi obblighi di notifica comportano per i veterinari un onere supplementare, che però sarà limitato grazie all’introduzione dei necessari ausili.

I requisiti per il trasporto, la detenzione e l’uccisione di astici devono essere elevati, ciò che aumenterà le spese per i fornitori di astici destinati al consumo per i negozi e le aziende della ristorazione. In alternativa all’importazione di astici vivi resta però l’importazione di astici uccisi già nel Paese d’origine e quindi surgelati.

Per le manifestazioni con animali, ora gli organizzatori dovranno nominare una persona responsabile dell’accudimento degli animali che sia in possesso di un attestato di competenza. Si può però presupporre che a tal scopo potranno essere impiegati agricoltori e guardiani di animali già formati o altre persone con una formazione adeguata.

Ogni istituto o laboratorio che effettua esperimenti sugli animali deve ora determinare un incaricato della protezione degli animali che deve completare una formazione specialistica non legata a una professione. Tali specialisti incaricati della protezione degli animali sono già oggi una figura presente in molte scuole universitarie e aziende industriali.

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