Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 24 pagine
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a un divieto di importazione per i cuccioli. Ci sarebbe poi da temere non una diminuzione delle importazioni di cuccioli, bensì un ulteriore aumento delle importazioni illegali. I Cantoni dovrebbero sostenere un notevole onere supplementare e in particolare affrontare anche problemi legati all’adozione di misure adeguate (rinvii,eutanasia, quarantena).
Per la prima volta deve essere inserita nell’ordinanza sulla protezione degli animali la funzione di incaricato della protezione degli animali per la sperimentazione animale e ne devono essere definiti compiti e competenze. Viene così applicata una delle misure contenute nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Maya Graf 12.3660 «Futuro della Fondazione 3R e metodi alternativi alla sperimentazione su animali». In aggiunta, vengono regolamentate in modo uniforme la formazione e la formazione continua delle persone che eseguono o dirigono esperimenti sugli animali, dirigono un centro di detenzione di animali da laboratorio o si assumono responsabilità in qualità di incaricati della protezione degli animali.
Per finire, con l’attuale revisione si intende da un lato modificare la sistematica del capitolo 8 «Abbattimento e macellazione di animali» in modo tale che sia chiaro quali disposizioni valgano per la macellazione e l’abbattimento e quali valgano solo per la macellazione. (Affinché l’atto modificatore resti chiaro, i puri e semplici spostamenti di articoli o sezioni senza modifiche materiali verranno effettuati solo dopo la consultazione.) Devono essere effettuati alcuni miglioramenti materiali affinché la richiesta di abbattimenti rispettosi degli animali possa effettivamente essere fatta valere nella pratica. Si intende introdurre una nuova e più chiara regolamentazione delle prescrizioni per un abbattimento rispettoso degli animali ed elevare i requisiti richiesti per le persone che possono abbattere gli animali. Il diritto vigente vieta già di uccidere gli animali in modo crudele, ad esempio affogandoli o soffocandoli.
II. Commento ai singoli articoli
1. Articoli dell’ordinanza sulla protezione degli animali Sostituzione di un’espressione
Il termine «cavalli» deve essere sostituito dal termine «equidi». Nell’OPAn veniva finora utilizzato il termine «cavalli», intendendo con esso tutti gli equidi addomesticati. Nell’OFE e nel diritto UE, per essi si impiega invece il termine «equidi». Il termine viene quindi adeguato all’uso corrente nelle altre ordinanze. Contemporaneamente, per evitare confusione, il termine «cavalli giovani» viene abrogato. Al posto di «cavalli giovani», nel testo si impiega la definizione del temine utilizzata finora in riferimento agli «animali giovani» degli equidi. In alcuni articoli si mantiene il termine «cavalli», là dove non si intendono gli equidi ma proprio i cavalli.
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