Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 24 pagine
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Art. 2
Cpv. 3 lett. p e q: il termine «cavalli» deve essere sostituito dal termine «equidi» e il termine «cavalli giovani» è abrogato (v. sopra nota esplicativa «Sostituzione di un’espressione»).
Cpv. 3 lett. v: il termine «animali geneticamente modificati» (AGM) viene definito per la prima volta e uniformato alla definizione presente nell’ordinanza sull’impiego confinato del 9 maggio 2012 (OIConf; RS 814.912). Il rapido sviluppo della genetica molecolare solleva la questione della distinzione tra animali geneticamente modificati e animali generati con l’ausilio di altri metodi di allevamento e riproduzione. Indipendentemente dal tipo di modificazione, nella legislazione in materia di protezione degli animali gli animali il cui genoma sia stato modificato tramite tecniche di ricombinazione degli acidi nucleici devono sottostare alle disposizioni per gli AGM. Gli organismi geneticamente modificati sono definiti all’articolo 3 lettera d dell’OIConf con un rimando alle tecniche di ricombinazione elencate all’allegato 1. Queste sono però elencate sempre in relazione all’inserzione di acidi nucleici estranei alla specie. In tal modo gli organismi sottoposti solo a delezione di sequenze di acidi nucleici senza inserzione di acidi nucleici estranei alla specie (knockout) non rientrano necessariamente nella definizione di AGM. Negli animali da laboratorio i modelli knockout sono però importanti almeno tanto quanto i modelli transgenici. Inoltre, nel settore degli animali domestici si fa strada lo sviluppo di animali knockout (ad esempio gatti privi di allergeni). Tali animali devono restare soggetti alle disposizioni per gli AGM. In tal modo si elimina l’incertezza riguardo al fatto se unicamente gli animali transgenici siano da considerare AGM. Per i discendenti di questi animali si rinvia all’articolo 123.
Art. 17
Lett. e: in anatomia è oggetto di controversia dove finisca il muso e inizi il setto nasale. La precedente formulazione non escludeva dunque inequivocabilmente l’inserimento illecito di un anello nasale nei bovini per evitare disturbi comportamentali. Con l’esplicita menzione del setto nasale, la disposizione viene precisata.
Lett. kbis: ci si riferisce qui ad apparecchi per calmare gli animali tramite scariche elettriche (come ad esempio il «cow pacifier» per l’immobilizzazione durante trattamenti sull’animale). Tali apparecchi provocano nell’animale paura e stress. Naturalmente non rientrano sotto questo punto gli apparecchi per l’elettronarcosi, dal momento che non mirano a modificare il comportamento dell’animale.
Art. 22
Cpv. 3: finora era compito del detentore del cane notificare al gestore della banca dati centrale di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE i cani con orecchie e/o coda recise (importati a titolo di trasloco di masserizie o recisi per motivi medici) o con code naturalmente corte (art. 17b cpv. 3 lett. d OFE). Da ora questo compito dovrà spettare ai
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