Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 24 pagine

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Art. 178

L’obbligo di stordimento, che finora valeva solo per gli animali vertebrati, deve applicarsi ora anche ai decapodi, poiché si deve presumere che anch’essi siano in grado di provare sensazioni e sofferenza. Per ragioni di chiarezza, le eccezioni saranno contenute nell’articolo 178a.

Art. 178a

Cpv. 1: le eccezioni all’obbligo di stordimento si trovavano finora all’articolo 178 capoverso 2. L’unica novità qui è che ora valgono anche per i decapodi (v. sopra; nota sull’art. 178).

Cpv. 2: questa disposizione si trovava finora all’articolo 178 capoverso 3.

Cpv. 3: l’uccisione di pulcini ed embrioni era finora regolamentata nell’articolo 183. Poiché si tratta di un tipo di uccisione senza stordimento ai sensi del capoverso 1 lettera c, deve essere invece trattato qui. Per correttezza, al posto di embrioni negli incubatoi si deve parlare di feti negli incubatoi.

Art. 179

Nell’articolo 179, capoversi 1 e 2, figureranno esplicitamente i requisiti per un abbattimento rispettoso degli animali. Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 179.

Titolo dopo l’art. 179: Sezione 1a: Responsabilità per la macellazione

L’articolo 177a regolava finora le responsabilità nell’azienda di macellazione alla sezione «Disposizioni generali» del capitolo «Abbattimento e macellazione di animali». La disposizione si riferisce però esplicitamente alle aziende di macellazione e non all’abbattimento. Non è nemmeno di carattere generale. Il contenuto dell’arti-

colo 177a deve dunque essere trasferito nell’articolo 179a e disciplinato in una sezione propria.

Art. 179a

V. sopra alla nota sul titolo dopo l’articolo 179. Il contenuto della disposizione non viene modificato.

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