Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 24 pagine
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Art. 152
Cpv. 1 lett. e: da ora, oltre al tempo di percorrenza dovrà essere annotata per scritto anche la durata del trasporto. In tal modo è possibile migliorare la sicurezza giuridica per i trasportatori e la possibilità di riscostruire la durata dei trasporti di animali. La durata autorizzata del trasporto è disciplinata dall’articolo 152a (in vigore dal 1° dicembre 2015).
Art. 157
Cpv. 1 e 2: nella versione italiana in vigore dell’ordinanza sulla protezione degli animali l’aggettivo tedesco «fachkundig» è tradotto con «competente». Nell’articolo 16 della legge sulla protezione degli animali e nell’articolo 15 capoverso 2 dell’OPAn «fachkundig» è invece tradotto con l’aggettivo «esperto», che occorre riprendere anche nell’OPAn.
Art. 160
Cpv. 1: poiché il termine cavalli giovani non è più definito all’articolo 2 capoverso 3, si deve chiarire qui a partire da quale età gli equidi debbano essere obbligatoriamente legati durante il trasporto.
Art. 165
Cpv. 1 lett. h: il rischio che gli animali scendano da un veicolo in modo incontrollato non sussiste solo se essi vengono scaricati dalla parte posteriore. Oggigiorno molti mezzi di trasporto presentano possibilità di uscita laterali anteriori. Anche queste dovranno in futuro essere assicurate da un dispositivo di chiusura separato.
Art. 177
La norma vigente prevede che può uccidere un animale vertebrato soltanto chi dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie a tal fine. Nella pratica ciò non è sufficiente. D’ora in avanti si richiede, analogamente ai requisiti per l’anestesia (art. 15), che anche le persone che uccidono i decapodi siano esperte.
Art. 177a
L’articolo si riferisce esplicitamente solo alle aziende di macellazione e non è quindi al suo posto nella sezione riguardante le disposizioni generali. Viene quindi spostato nella nuova sezione 2 (art. 179a).
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