Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
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Paesi, tra cui la Svizzera, hanno diritti di voto limitati in seno al consiglio di amministrazione (cfr. a tal proposito il n. 1.4).
Il direttore esecutivo ha il compito di rappresentare e gestire l’Agenzia in modo del tutto indipendente (art. 68 par. 1 e art. 56 par. 4). Le sue funzioni e i suoi poteri sono illustrati all’articolo 68. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ma non ha diritto di voto (art. 67 par. 2).
All’articolo 72 è stato introdotto un meccanismo di denuncia volto a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell’Agenzia. Sono previsti due casi: da un lato, le denunce nei confronti di membri delle squadre (esaminate dallo Stato membro d’origine dell’agente interessato), dall’altro le denunce nei confronti dell’Agenzia (esaminate dal direttore esecutivo). In entrambi i casi possono essere adottate misure disciplinari, e il responsabile dei diritti fondamentali viene informato sul seguito dato alle denunce. Occorre inoltre notare che il meccanismo di denuncia non pregiudica la facoltà delle persone interessate di rivolgersi ai tribunali ordinari.
Analogamente al regolamento attuale, l’articolo 75 prevede che le entrate dell’Agenzia comprendano un contributo dell’UE, un contributo degli Stati associati, compensi per i servizi forniti e ogni contributo volontario da parte degli Stati membri. In base al paragrafo 1 lettera c di tale articolo vi è anche un finanziamento dell’UE sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
L’articolo 75 paragrafo 1 lettera b conferma la regola attuale, vale a dire che il contributo finanziario degli Stati associati viene fissato secondo i rispettivi accordi che stabiliscono tale contributo. L’importo della partecipazione finanziaria da parte della Svizzera continuerà pertanto a essere calcolato sulla base della proporzione tra il suo prodotto interno lordo e quello di tutti i Paesi partecipanti al finanziamento dell’Agenzia (cfr. art. 11 par. 3 AAS, applicabile in virtù del rinvio dell’art. 2 dell’accordo complementare)17.
In futuro, la struttura, i mezzi e i compiti dell’Agenzia saranno rafforzati. Essa dovrà infatti essere in grado di reagire efficacemente di fronte alle sfide future in materia di migrazione e offrire sostegno agli Stati Schengen all’atto dei loro interventi. Si prevede quindi un rafforzamento del bilancio dell’Agenzia destinato in particolare a:
- continuare le attività operative su larga scala nell’ambito di operazioni con-
giunte in mare;
- continuare la partecipazione dell’Agenzia alle squadre di sostegno per la
gestione della migrazione che operano nei punti di crisi;
17 La chiave di ripartizione è stata fissata al 3,85 % nel 2015 e al 3,59 % nel 2016. A seguito delle modifiche nel metodo di calcolo, dal 2017 essa dovrebbe aumentare di un po’ meno di un punto percentuale e raggiungere il 4,4 %. Il motivo risiede nel fatto che la Gran Bretagna e l’Irlanda non fanno parte di Schengen, e quindi in futuro contribuiranno unicamente alle spese delle operazioni cui partecipano.