Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine

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Le informazioni necessarie sono fornite, in particolare, dallo stesso Stato Schengen, da un funzionario di collegamento inviato dall’Agenzia in tale Stato e dalle informazioni derivanti da Eurosur. In base ai risultati dell’analisi e al grado di cooperazione dello Stato Schengen interessato, è previsto un meccanismo progressivo (direttore esecutivo dell’Agenzia, poi consiglio di amministrazione) per prendere decisioni vincolanti concernenti le misure da adottare da parte dello Stato Schengen interessato.

È importante far notare che, per principio, la valutazione delle vulnerabilità viene effettuata almeno una volta all’anno, a meno che il direttore esecutivo non decida altrimenti. A differenza del meccanismo di valutazione Schengen, applicato in modo puntuale, tale valutazione è quindi un processo preventivo e a lungo termine. I due meccanismi non dovrebbero pertanto creare doppioni.

2.1.4 Situazioni che richiedono un’azione urgente alle frontiere esterne

Si tratta della novità più importante del regolamento. Finora, infatti, gli interventi Frontex venivano eseguiti solo su richiesta degli Stati Schengen. L’articolo 19 autorizza il Consiglio, su proposta della Commissione, ad adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere adottate dall’Agenzia e impone allo Stato Schengen interessato di cooperare con quest’ultima nell’attuazione di tali misure. Questa decisione può tuttavia essere presa solo se il controllo delle frontiere esterne è reso inefficace in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, ovvero nei seguenti casi eccezionali:

- uno Stato Schengen non adotta le misure necessarie conformemente a una decisione del consiglio di amministrazione presa sulla base di una valutazione delle vulnerabilità eseguita dall’Agenzia;

- uno Stato Schengen che si trova a fronteggiare sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne non ha richiesto all’Agenzia un sostegno sufficiente in vista di operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere esterne oppure non adotta le misure necessarie per attuare tali misure.

Se uno Stato Schengen non si conforma alla decisione del Consiglio, l’articolo 19 paragrafo 10 prevede l’applicazione della procedura di cui all’articolo 29 CFS. Ciò significa in pratica che lo Stato interessato deve inizialmente spiegare al Consiglio e alla Commissione i motivi del suo rifiuto di collaborare. In ultima istanza il Consiglio può raccomandare ad altri Stati Schengen di reintrodurre i controlli alle loro frontiere interne. Tale disposizione fornisce un chiarimento importante, vale a dire che l’Agenzia non può in alcun caso intervenire sul territorio di uno Stato Schengen senza il suo consenso. Non si tratta quindi di un «diritto d’intervento», come comunicato dalla Commissione durante la presentazione della sua proposta iniziale, bensì dell’attuazione di un pacchetto di misure necessarie volte a prevenire ogni tipo di rischio per lo spazio Schengen.

2.1.4.1 Eventuale attuazione di un’azione urgente in Svizzera

Dato che la Svizzera non possiede alcuna frontiera esterna terrestre o marittima e vanta un buon sistema di sorveglianza alle frontiere aeree, vale a dire nei propri aeroporti internazionali (aspetto confermato nell’ambito delle valutazioni Schengen), non sussiste praticamente alcun rischio che la Svizzera possa essere interessata da questo tipo di misura, che rappresenta esclusivamente un’ultima ratio.