Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
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inoltrate almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima dell’intervento rapido di rimpatrio.
Per quanto riguarda la Svizzera, la messa a disposizione di personale compete ai Cantoni nel caso del personale di scorta, alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nel caso dei collaboratori specialisti nel settore dei rimpatri (v. n. 4.1.1 e 4.1.2) nonché alla Confederazione per gli osservatori indipendenti dei rimpatri.
Riserva di osservatori del rimpatrio forzato (art. 29)
Si prevede che la Svizzera partecipi a questa riserva e, a tal fine, metta a disposizione osservatori indipendenti che si occupano di monitorare le operazioni internazionali di rimpatrio. Gli Stati membri sono responsabili del contributo alla riserva designando gli osservatori del rimpatrio forzato corrispondenti al profilo stabilito. Non si tratta tuttavia di un obbligo assoluto (art. 29 par. 2).
Questi osservatori hanno il compito di monitorare i rimpatri ai sensi della corrispondente direttiva europea (art. 8 par. 6).
In Svizzera la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) è responsabile del monitoraggio dei rimpatri forzati dal luglio 2012.
Riserva di scorte per i rimpatri forzati (art. 30)
I rimpatri forzati vengono assistiti da scorte di polizia degli Stati Schengen che partecipano alle operazioni (par. 1).
Si prevede che questa funzione verrà svolta da scorte appositamente formate delle autorità di polizia cantonali. I cittadini di Paesi terzi da rimpatriare sono stranieri che hanno ricevuto una decisione di allontanamento da uno Stato Schengen (non necessariamente dalla Svizzera; p. es. da un punto di crisi in Italia o in Grecia verso la Turchia).
Riserva di esperti in materia di rimpatrio (art. 31)
Gli esperti in materia di rimpatrio prestano supporto all’atto dell’identificazione dei cittadini di Paesi terzi da rimpatriare e dell’acquisizione dei documenti di viaggio necessari al rimpatrio forzato; a tal fine collaborano con i competenti consolati (par. 1).
In Svizzera tale funzione verrà assunta da esperti in materia di rimpatrio della SEM.
2.1.6.4 Istituzione di squadre europee di intervento per i rimpatri (art. 32 e 33)
Le squadre europee di intervento per i rimpatri sono istituite a partire dalle riserve di cui agli articoli 29−31 (art. 32).
Esse sono inviate a sostegno delle competenti autorità nazionali, su richiesta di uno Stato Schengen con difficoltà nell’esecuzione dei rimpatri (art. 33). Inoltre l’Agenzia deve poter proporre di propria iniziativa i suoi servizi a uno Stato Schengen. L’intervento di tali squadre avviene d’intesa con lo Stato Schengen interessato e gli Stati Schengen dai quali provengono i membri delle squadre.
Le disposizioni concernenti le procedure da seguire durante le missioni dell’Agenzia e i costi a esse correlati (art. 21, 22, 24, 25, 26) valgono anche per le squadre europee di intervento per i rimpatri (v. n. 2.2.2).
Il regolamento disciplina che gli Stati Schengen contribuiscono in modo vincolante a tali riserve in base a una chiave di ripartizione proposta dal direttore esecutivo e approvata dal consiglio di amministrazione.