Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
Per il resto gli articoli 44−50 descrivono, in modo più preciso rispetto a finora, le norme applicabili in materia di scambio di informazioni e protezione dei dati, soprattutto per quanto riguarda il trattamento di dati personali. In particolare, l’articolo 47 contiene indicazioni sui dati personali che possono essere trattati dall’Agenzia, la quale è ora autorizzata a trattare anche quelli relativi a persone che attraversano le frontiere esterne senza autorizzazione e i cui dati sono raccolti dalle squadre della guardia di frontiera e costiera europea.
Il nuovo regolamento non ha conseguenze di rilievo per quanto riguarda la comunicazione dei dati dalla SEM all’atto dei rimpatri. Questa trasmette all’Agenzia i dati personali delle persone da rimpatriare nonché quelli degli esperti svizzeri che partecipano a interventi internazionali di rimpatrio, sempre che tali dati servano per la relativa organizzazione (art. 105 LStr15 in combinato disposto con il nuovo art. 72 LStr). In virtù dell’articolo 47, i dati personali dei rimpatriandi devono essere comunicati su richiesta dell’Agenzia.
2.2 Commenti generali alle altre disposizioni del regolamento
2.2.1 Oggetto del regolamento
L’articolo 1 istituisce la guardia di frontiera e costiera europea e fissa i suoi obiettivi, vale a dire garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne, allo scopo di gestire efficacemente il loro attraversamento. Ciò implica affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così a lottare contro la criminalità grave di dimensione transfrontaliera, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’UE, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. L’articolo 3 paragrafo 1 precisa che la guardia di frontiera e costiera europea è composta, da un lato, dell’Agenzia e, dall’altro, delle autorità nazionali degli Stati Schengen preposte alla gestione delle frontiere.
2.2.2 Compiti dell’Agenzia, composizione e impiego delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea
Nell’articolo 8 vengono enunciati i numerosi compiti dell’Agenzia, comprese le novità quali la valutazione delle vulnerabilità, l’invio di funzionari di collegamento per controllare la gestione delle frontiere esterne, l’impiego delle squadre in caso di una situazione che richieda un’azione urgente alle frontiere esterne nonché i nuovi compiti in materia di rimpatrio.
Inoltre, in virtù dell’articolo 11 e mediante decisione del consiglio di amministrazione, l’Agenzia è incaricata di elaborare un modello comune di analisi integrata avente l’obiettivo di sorvegliare i flussi migratori verso l’UE e al suo interno, le tendenze ed eventuali sfide alle frontiere esterne dell’UE. Essa si occupa altresì della valutazione delle vulnerabilità.
L’articolo 15 prevede che gli Stati Schengen possono continuare a chiedere all’Agenzia l’avvio di operazioni congiunte per far fronte soprattutto alle minacce alle frontiere esterne. Essi possono inoltre richiedere l’avvio di interventi rapidi alle frontiere, la cui procedura è disciplinata all’articolo 17 che prevede, in particolare, l’invio della riserva di reazione rapida entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano
15 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, RS 142.20.