Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
4.3 Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC)
L’articolo 5 deve essere completato con un capoverso 1bis in modo tale che anche agli agenti di collegamento di fedpol possano essere assegnati compiti degli agenti di collegamento dell’AFD ai sensi dell’articolo 92 LD. Questa modifica non ha alcuna correlazione diretta con lo sviluppo dell’acquis di Schengen da approvare.
L’impiego di personale all’estero è impegnativo e oneroso. È quindi importante sfruttare le sinergie esistenti. Occorre completare e rendere più flessibile l’impiego delle reti di fedpol e dell’AFD, rafforzando la cooperazione di tutte le autorità svizzere in materia di sicurezza.
Il mandato viene conferito dall’AFD d’intesa con fedpol per una determinata funzione e un periodo ben preciso, e a condizione che le risorse di fedpol lo consentano.
L’equivalente di tale regolamentazione è un complemento analogo nella LD.
L’accesso ai differenti sistemi d’informazione è un importante strumento di lavoro per gli agenti di collegamento di fedpol e dell’AFD. In essi vengono elaborati, in particolare, dati personali degni di particolare protezione. La nuova regolamentazione tiene conto dei requisiti a livello giuridico-formale di cui all’articolo 19 capoverso 3 LPD28.
In futuro, l’adempimento comune dei compiti permetterà non solo di sfruttare meglio le sinergie esistenti tra i due uffici federali interessati, bensì anche di risparmiare. A livello globale, da questa migliore cooperazione ci si attende un valore aggiunto operativo.
4.4 Ordinanza del 26 agosto 2009 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE)29
L’OCOFE deve essere adeguata e includere le novità introdotte dal regolamento. Le modifiche saranno oggetto di una proposta separata al Consiglio federale a tempo debito. In particolare si intende precisare che il Cgcf è responsabile della collaborazione con l’Agenzia anche per tutte le questioni riguardanti l’invio di un funzionario di collegamento (in particolare il punto di contatto menzionato all’art. 12 par. 4 lett. b), la valutazione delle vulnerabilità e le decisioni adottate in caso di situazioni che richiedono un’azione urgente alle frontiere esterne.
5 Aspetti giuridici del recepimento e della trasposizione del regolamento
5.1 Costituzionalità
Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost.30, secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione. A livello federale, l’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare e ratificare i trattati internazionali. Infine, conformemente
28Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1.
29 RS 631.062
30 Costituzione federale, RS 101