Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
frontiere esterne; il Consiglio può così raccomandare agli Stati Schengen di reintrodurre i controlli alle frontiere interne (art. 199) in applicazione dell’articolo 29 CFS. Questa precisazione ha permesso di eliminare le perplessità espresse da diversi Stati Schengen (tra cui la Svizzera) e garantisce che l’Agenzia non può in alcun caso inviare agenti alle frontiere esterne di uno Stato Schengen senza il suo consenso.
Anche la chiave di ripartizione per i contributi degli Stati Schengen alla riserva di reazione rapida, inizialmente fissata al due o addirittura al tre per cento degli effettivi nazionali degli organi di controllo alle frontiere, è stata abbandonata poiché non teneva conto delle diverse strutture organizzative di tali organi. I contributi sono stati infine fissati in occasione di colloqui bilaterali tra i diversi Stati Schengen e la presidenza del Consiglio. In tale ambito la Svizzera si è impegnata a mettere a disposizione 16 agenti, un numero ragionevole se si tiene conto delle dimensioni dell’autorità di controllo dei confini e della natura di questi ultimi. Tale cifra corrisponde infatti allo 0,8 per cento dell’effettivo totale del Cgcf.
Nel quadro del Gruppo «Integrazione, migrazione ed espulsione» (MIGR) e di riunioni dei Consiglieri GAI, gli esperti hanno discusso sugli articoli concernenti i rimpatri (art. 27−33) in modo indipendente rispetto al restante testo del regolamento. La Svizzera ha potuto esporre i propri commenti sia oralmente durante le riunioni sia per scritto. La maggior parte di essi è stata accolta e integrata nel regolamento. Al centro delle discussioni vi era soprattutto la questione su come gli Stati Schengen debbano venir chiamati a contribuire alla riserva di reazione rapida.
Al fine di mostrare il graduale avanzamento dei lavori a livello di Consiglio e di confermare l’accordo di massima concluso per determinate parti della proposta di regolamento, la presidenza del Consiglio ha sottoposto regolarmente proposte di compromesso al Coreper. In occasione della riunione del Coreper del 6 aprile 2016, gli Stati Schengen hanno confermato l’accordo raggiunto sul compromesso del Consiglio. Nella stessa occasione il Coreper ha incaricato la presidenza del Consiglio di avviare il prima possibile dei negoziati con il Parlamento europeo.
Da parte sua, il Parlamento europeo ha esaminato la prima proposta della Commissione notificata il 15 dicembre 2015 e presentato diverse proposte di modifica, che sono al centro di intensi negoziati in occasione di triloghi tra la presidenza del Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione. In particolare, il Parlamento desiderava eseguire valutazioni annuali delle vulnerabilità e inviare funzionari di collegamento in tutti gli Stati Schengen, compresi quelli senza frontiere esterne marittime o terrestri. A seguito di interventi da parte di diversi Stati Schengen, tra cui la Svizzera, il Parlamento è tornato sulla sua posizione.
Un consenso globale è stato raggiunto nella riunione del Coreper del 22 giugno 2016.
Il regolamento è stato adottato formalmente il 14 settembre 2016 con la firma del relativo atto giuridico da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio.
1.3 Procedura di recepimento dello sviluppo dell’acquis di Schengen
In virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera si è impegnata a recepire, in linea di massima, tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen decisi dall’UE dalla firma dell’AAS, avvenuta il 26 ottobre 2004, e, se necessario, a trasporli nel diritto svizzero.
9 Salvo indicazione contraria, gli articoli citati sono quelli del regolamento.