Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
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L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale di recepimento e trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen. Innanzitutto l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che rappresenta uno sviluppo dell’acquis di Schengen. In seguito il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare all’istituzione competente dell’UE (Consiglio o Commissione) se ed entro quale termine la Svizzera accetta lo sviluppo. Qualora, come nella fattispecie, si tratti di un atto del Consiglio e del Parlamento europeo, il termine di 30 giorni decorre dalla data della sua adozione da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).
Se si tratta di un atto giuridicamente vincolante, la notifica da parte dell’UE nonché la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che rappresenta per la Svizzera un trattato di diritto internazionale. Conformemente alle disposizioni costituzionali, questo trattato deve essere approvato sia dal Consiglio federale sia dal Parlamento e, in caso di referendum, dal popolo.
Il regolamento di cui si prevede il recepimento è giuridicamente vincolante e modifica o abroga tre regolamenti europei e due decisioni dell’UE che la Svizzera aveva già recepito tramite scambio di note. Il recepimento deve pertanto avvenire mediante l’adozione di uno scambio di note.
Qualora, come nella fattispecie, l’approvazione dello scambio di note competa all’Assemblea federale, nella sua nota di risposta la Svizzera deve informare l’UE del fatto che, sul piano giuridico, potrà essere vincolata dallo sviluppo in questione soltanto «previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). Dalla notifica dell’atto normativo da parte dell’UE, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e trasporre lo sviluppo. L’eventuale referendum deve svolgersi entro tale termine.
Non appena la procedura nazionale è conclusa e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dell’atto sono adempiuti, la Svizzera informa immediatamente e per scritto il Consiglio e la Commissione. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica di uno scambio di note.
Nella fattispecie, l’adozione formale del regolamento è avvenuta il 14 settembre 2016, vale a dire con la firma da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento è stato in seguito notificato alla Svizzera in data 22 settembre 2016. Il termine massimo per il suo recepimento e la sua trasposizione decorre pertanto dal 22 settembre 2016 e scadrà il 22 settembre 2018.
Il mancato recepimento di uno sviluppo dell’acquis di Schengen può comportare, nel caso estremo, la fine della cooperazione Schengen nel suo insieme e quindi, automaticamente, anche quella della cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS).
1.4 Nessuna necessità di rinegoziare l’accordo complementare
Poiché la Svizzera non è membro dell’UE, il 30 settembre 2009 è stato concluso un accordo complementare10 tra l’UE, da una parte, e la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, contenente le modalità che permettono a tali Stati di partecipare
10 Convenzione del 30 settembre 2009 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, da una parte, e la Comunità europea, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, RS 0.362.313.