Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine

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- Norvegia: 20

- Islanda: 2

Occorre inoltre precisare che gli impegni della riserva di reazione rapida sono previsti per un periodo limitato (cfr. art. 24). Si presume quindi che i 16 agenti non verranno impegnati tutti contemporaneamente né in maniera continua. Si tratta piuttosto di creare un sistema di picchetto in grado di garantire il rapido invio degli agenti richiesti (al massimo 16) nel quadro di un intervento rapido alle frontiere esterne.

2.1.6 Nuove competenze in materia di rimpatrio (art. 27−33)

L’Agenzia possiede nuove competenze in materia di rimpatri e avrà il compito, tra l’altro, di sostenere gli Stati Schengen finanziando più voli congiunti ma organizzando altresì proprie operazioni di rimpatrio a partire da Stati Schengen che ne hanno fatto domanda o sui quali sono situati punti di crisi.

L’Agenzia deve inoltre essere in grado di comporre le sue squadre di intervento europeo (personale di scorta, specialisti per le questioni di rimpatrio) per appoggiare gli Stati Schengen confrontati con sfide particolari e sproporzionate nell’esecuzione dei rimpatri.

Si prevede che gli Stati Schengen mettano a disposizione tale personale su richiesta del direttore esecutivo dell’Agenzia.

L’Agenzia si prefigge di attuare un sistema di rimpatri globale in collaborazione con gli Stati Schengen, i Paesi terzi e altre parti interessate (p. es. UNHCR, OIM) nonché di sfruttare le relative sinergie. Nell’ambito dei rimpatri, l’Agenzia ha le seguenti mansioni:

- coordinamento, sostegno e cofinanziamento delle attività di rimpatrio con l’obiettivo di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri sia per le partenze volontarie sia per quelle forzate (art. 27);

- coordinamento e cofinanziamento delle operazioni di rimpatrio (art. 28);

- costituzione di riserve europee formate da osservatori del rimpatrio forzato (art. 29), scorte per i rimpatri forzati (art. 30) ed esperti in materia di rimpatrio (art. 31) inviati dagli Stati Schengen;

- istituzione di squadre europee di intervento per i rimpatri (art. 32) costituite dalle riserve di cui agli articoli 29−31.

Tali mansioni sono spiegate di seguito.

2.1.6.1 Coordinamento, sostegno e cofinanziamento delle attività di rimpatrio (art. 27)

L’Agenzia coordina, sostiene e cofinanzia le attività di rimpatrio con l’obiettivo di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri sia per le partenze volontarie sia per quelle forzate. Questo sistema mira a semplificare l’identificazione dei cittadini di Paesi terzi e l’acquisizione dei necessari documenti di viaggio nonché sostenere lo sviluppo di buone prassi (par. 1).