Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
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Va inoltre sottolineato che l’aumento del contributo finanziario con il quale la Svizzera partecipa al funzionamento dell’Agenzia comporta minori uscite nell’ambito dei rimpatri forzati. Ad esempio, nel caso di interventi di rimpatrio europei (voli congiunti dell’UE), le spese di volo sono interamente a carico dell’Agenzia. Nel 2015 Frontex ha così rimborsato alla Svizzera oltre 400 000 franchi di spese di rimpatrio. La nuova Agenzia finanzierà oppure organizzerà essa stessa ancora più voli congiunti dell’UE; nell’ambito dei rimpatri forzati sono quindi da prevedere ulteriori risparmi.
Infine, gli impegni Frontex alle frontiere esterne dello spazio Schengen incidono sui flussi migratori in Svizzera, facendo diminuire i costi per l’economia federale (tuttavia non quantificabili).
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Ripercussioni sull’effettivo del personale dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD)
La partecipazione della Svizzera all’Agenzia non comporta alcun aumento degli effettivi dell’AFD. Nel caso ideale la Svizzera in futuro continuerà a partecipare ai regolari interventi a favore di Frontex con la sua riserva nazionale di 65 agenti per un totale di 1500 giorni all’anno, indipendentemente dall’invio di esperti per la riserva di reazione rapida. Tuttavia, in caso di carenza di personale, l’AFD è anche in grado di mettere a disposizione le 16 guardie di confine per la riserva di reazione rapida a partire dalla summenzionata riserva. A seconda della portata dei futuri interventi della Svizzera a favore di Frontex, potrebbe essere necessario che l’AFD trasferisca un collaboratore supplementare dal fronte al Comando per svolgere mansioni amministrative.
Inoltre, nel caso di una crisi a livello nazionale, la Svizzera può appellarsi a determinate disposizioni del regolamento (art. 20 par. 3 e 7) in base alle quali uno Stato Schengen confrontato con una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali può non mettere a disposizione il personale concordato oppure, nel caso della riserva di reazione rapida, metterne a disposizione solo la metà.
Nei prossimi anni il Cgcf intende potenziare costantemente la riserva utilizzabile per invii nel quadro di interventi Frontex. La partecipazione degli esperti a tale riserva rimane su base volontaria.
Occorre sottolineare che attualmente la Svizzera non ha alcun agente distaccato presso l’Agenzia; essa ha inviato un unico funzionario di collegamento, il quale tuttavia fa capo al Cgcf. Al momento non si prevede di destinare personale permanente all’Agenzia.
Ripercussioni nel settore dei rimpatri
La messa a disposizione delle risorse nel quadro dei compiti correlati ai rimpatri dell’Agenzia (v. n. 2.1.6 e 3.2) ha delle conseguenze sia per la Confederazione (SEM) sia per i Cantoni (corpi di polizia cantonali; v. n. 3.2.2).
Per quanto riguarda la messa a disposizione dell’Agenzia di specialisti in materia d’identificazione e di acquisizione dei documenti di viaggio, la SEM rappresenta l’unità competente, in quanto sostiene i Cantoni nell’ambito delle procedure correlate all’esecuzione dei rimpatri.