Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
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nazionali responsabili del controllo di frontiera e gli organismi dell’Unione, la cooperazione con i Paesi terzi, la lotta all’immigrazione illegale e alla criminalità transfrontaliera nonché il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi che soggiornano illegalmente sul territorio degli Stati Schengen.
In virtù dell’articolo 5 paragrafo 1, la guardia di frontiera e costiera europea attua la gestione europea integrata delle frontiere come responsabilità condivisa tra l’Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere. Tale articolo specifica tuttavia che gli Stati Schengen mantengono la responsabilità primaria nella gestione della loro sezione di frontiera esterna. L’articolo 5 paragrafo 2 conferma inoltre che compete agli Stati Schengen provvedere alla gestione delle proprie frontiere esterne, nel loro interesse e in quello di tutti gli Stati Schengen.
2.1.2 Funzionari di collegamento dell’Agenzia negli Stati Schengen
In virtù dell’articolo 12 paragrafo 1, l’Agenzia svolge un monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne di tutti gli Stati Schengen tramite i suoi funzionari di collegamento, i quali fungono da interfaccia tra l’Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere. In particolare essi hanno il compito di riferire al direttore esecutivo in merito alla situazione alle frontiere esterne e alla capacità dello Stato Schengen interessato di gestire efficacemente tale situazione nonché in merito all’esecuzione delle operazioni di rimpatrio verso i Paesi terzi. Inoltre raccolgono le informazioni richieste dall’Agenzia per svolgere la valutazione delle vulnerabilità prevista all’articolo 13 (cfr. n. 2.1.3) e controllano le misure adottate dallo Stato Schengen riguardo a una situazione che richiede un’azione urgente alle frontiere esterne secondo l’articolo 19 (cfr. n. 2.1.4). Per adempiere ai loro compiti, i funzionari di collegamento ricevono informazioni da parte del centro nazionale di coordinamento istituito dal regolamento Eurosur11.
Non è previsto l’invio di funzionari in tutti gli Stati Schengen, ma le esigenze vengono determinate sulla base di un’analisi dei rischi. L’Agenzia può inoltre stabilire che un funzionario di collegamento copra un massimo di quattro Stati Schengen. La decisione relativa allo Stato (o agli Stati) Schengen presso cui è inviato il funzionario, alla durata dell’operazione e alla natura dell’invio spetta al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e d’intesa con lo Stato interessato (art. 12 par. 2). Ciò conferisce alla decisione la necessaria legittimità. Occorre inoltre sottolineare che i funzionari rimangono sotto la responsabilità dell’Agenzia.
2.1.3 Valutazione delle vulnerabilità
L’articolo 13 prevede che, sulla base di una metodologia comune di valutazione e di un’analisi dei rischi, l’Agenzia verifichi e valuti la disponibilità di attrezzatura tecnica, di sistemi, di capacità, di risorse, di infrastrutture e di personale degli Stati Schengen ai fini del controllo di frontiera. L’articolo 13 paragrafo 4 precisa che scopo della valutazione delle vulnerabilità è verificare la capacità degli Stati Schengen di affrontare sfide imminenti, comprese minacce e sfide presenti e future alla frontiere esterne.
11 Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11.