Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine

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all’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale può approvare questi trattati internazionali, ad eccezione dei casi in cui la loro conclusione spetta al Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (v. anche art. 24 cpv. 2 LParl31 e art. 7a cpv. 1 LOGA32); ciò non è il caso nella fattispecie.

5.2 Forma dell’atto

Come già indicato nel messaggio Frontex33, la partecipazione della Svizzera all’Agenzia non implica l’adesione a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto di approvazione non è pertanto sottoposto al referendum previsto dall’articolo 140 Cost.

In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali sottostanno al referendum quando sono di durata indeterminata e indenunciabili, prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale e comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.

Nella fattispecie, lo scambio di note può essere denunciato alle condizioni previste agli articoli 7 e 17 AAS. Il recepimento del regolamento non comporta in alcun caso l’adesione a un’organizzazione internazionale (cfr. n. 2.2).

Ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. un trattato internazionale sottostà al referendum quando comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione del quale è necessaria l’emanazione di leggi federali. L’articolo 22 capoverso 4 LParl stabilisce che contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Infine, sono considerate disposizioni importanti quelle che, in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., nel diritto interno dovrebbero essere emanate sotto forma di legge federale.

Nella fattispecie, il regolamento recepito mediante lo scambio di note contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto (p. es. responsabilità condivisa delle frontiere esterne, invio di funzionari di collegamento, valutazione delle vulnerabilità, azione urgente alle frontiere esterne e costituzione di una riserva di reazione rapida). Inoltre, il recepimento del regolamento necessita di adeguamenti della legge. Di conseguenza, il decreto federale di approvazione sottostà al referendum ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

5.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il recepimento del regolamento e gli adeguamenti del diritto che esso comporta sono compatibili con il diritto internazionale.

31Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, RS 171.10.

32Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

RS 172.010.

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