Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine

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alle attività di Frontex ed essere rappresentati nei suoi organi. In particolare, l’accordo contiene disposizioni concernenti l’estensione dei diritti di partecipazione degli Stati associati (diritti di voto) nel consiglio di amministrazione, l’importo del loro contributo finanziario al bilancio di Frontex e le condizioni d’impiego dei cittadini svizzeri presso Frontex. Tale accordo contiene inoltre disposizioni accessorie classiche riguardanti, in particolare, lo statuto giuridico di Frontex in Svizzera, i suoi privilegi e le sue immunità nonché il suo regime di responsabilità.

Se l’Agenzia mantiene la medesima personalità giuridica di Frontex, l’accordo complementare rimane valido e continua a produrre i suoi effetti. Vi fanno riferimento il considerando 64 e l’articolo 67 paragrafo 4 del regolamento per quanto concerne diritti di voto degli Stati associati.

Vista l’estensione del mandato di Frontex, si è esaminata la questione di una rinegoziazione dell’accordo complementare, in particolare per quanto concerne l’estensione dei diritti di voto della Svizzera.

Per principio, il conferimento di diritti di voto a Stati non membri dell’UE su questioni legislative o in materia di preventivo dell’UE non è compatibile con i suoi trattati istitutivi, il che limita gli ambiti nei quali la Svizzera può chiedere di votare. Inoltre la Svizzera gode già ora di diritti di voto in seno a Frontex in caso di decisioni su aspetti operativi riguardanti attività specifiche da eseguire alle sue frontiere esterne e/o con personale e/o con attrezzature da essa messi a disposizione. Tali diritti di voto stabiliti all’articolo 2 dell’accordo complementare continueranno a essere applicabili, direttamente o per analogia, alle attività della nuova Agenzia.

Per quanto riguarda il contributo finanziario alla nuova Agenzia, il metodo di calcolo previsto all’articolo 2 primo periodo dell’accordo complementare rimane invariato.

Visto quanto precede e poiché la Svizzera dispone attualmente di diritti di voto sufficienti, si è infine rinunciato a chiedere l’avvio di negoziati in tale ambito.

Occorre sottolineare che probabilmente determinate questioni formali, quale l’aggiornamento di riferimenti ad articoli non più in vigore (poiché sostituiti dal nuovo regolamento) o ad articoli che non esistevano nel regolamento Frontex (in particolare per quanto riguarda i diritti di voto previsti all’articolo 2 dell’accordo complementare), verranno disciplinate in un documento interpretativo comune tra la Svizzera e la Commissione. Una parte di tali questioni viene inoltre regolata nell’articolo 82 paragrafo 2, il quale prevede che i riferimenti al regolamento Frontex (abrogato) si intendono fatti al regolamento in questione, conformemente all’allegato.

2 Contenuto del regolamento

2.1 Principali novità

2.1.1 Gestione europea integrata delle frontiere e responsabilità condivisa

La gestione europea integrata delle frontiere è descritta all’articolo 4. È la prima volta che tale concetto viene disciplinato all’interno di un regolamento europeo. La gestione europea integrata delle frontiere consiste di diversi elementi, tra cui il controllo di frontiera, le operazioni di ricerca e soccorso di persone in pericolo in mare, l’analisi dei rischi per la sicurezza interna, l’analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne, la cooperazione tra le autorità