Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
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2.1.7 Acquisto o noleggio di attrezzature tecniche e parco attrezzature tecniche
Gli articoli 38 e 39 si fondano sull’attuale articolo 7 del regolamento Frontex, che è stato diviso in due per motivi di chiarezza. L’Agenzia può ora acquistare, noleggiare e utilizzare autonomamente un parco attrezzature tecniche, anche per le operazioni di rimpatrio, conformemente all’estensione del mandato previsto dal regolamento. Il parco attrezzature include altresì una riserva di attrezzature di reazione rapida che contiene un numero limitato di attrezzature necessarie per eventuali interventi rapidi alle frontiere.
Il contributo degli Stati membri al parco attrezzature tecniche continua a essere programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l’Agenzia e gli Stati Schengen. Questi ultimi devono mettere a disposizione le loro attrezzature per il loro impiego, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. Quest’eccezione non è tuttavia applicabile al parco attrezzature tecniche di reazione rapida.
2.1.8 Cooperazione con Paesi terzi
L’attuale regolamento Frontex prevede già la possibilità per l’Agenzia di cooperare con Paesi terzi per quanto attiene alle sue attività. L’articolo 54 paragrafo 3 contiene tuttavia una novità, vale a dire che l’Agenzia può ora coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati Schengen e i Paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne nonché effettuare interventi a tali frontiere, anche sul territorio di Paesi terzi confinanti. Occorre sottolineare che, in tal caso, la partecipazione degli Stati Schengen avviene esclusivamente su base volontaria. L’UE e il Paese terzo interessato concludono un accordo sullo status che disciplina tutti gli aspetti necessari all’esecuzione delle attività, in particolare l’ambito dell’operazione, la responsabilità civile e penale nonché i compiti e le competenze dei membri delle squadre.
Nell’ambito dei rimpatri, il regolamento prevede che l’Agenzia e gli Stati Schengen possano affidare il rimpatrio di cittadini stranieri oggetto di una misura di allontanamento alle autorità del loro Paese di provenienza. Tale disposizione in sé non rappresenta una novità, in quanto determinati Stati Schengen si avvalgono già ora della cooperazione con i Paesi terzi per quanto riguarda l’ambito dei rimpatri. Inoltre il regolamento Frontex attualmente in vigore tiene già conto degli aspetti legati all’assunzione della responsabilità finanziaria e organizzativa di tali operazioni. Il nuovo regolamento stabilisce tuttavia che d’ora in poi l’Agenzia può organizzare di propria iniziativa operazioni di rimpatrio effettuate dai Paesi terzi e proporle agli Stati Schengen che ne hanno necessità. Queste nuove disposizioni concernono tuttavia l’Agenzia e non gli Stati contemplati dal regolamento. Esse non comportano quindi nuovi obblighi per la Svizzera, bensì garantiscono una maggiore capacità di sostegno da parte dell’Agenzia nel settore dei rimpatri.
2.1.9 Protezione dei dati
Come attualmente previsto dal regolamento Frontex, l’Agenzia applica il regolamento (CE) n. 45/200114 quando deve trattare dati personali. Quest’ultimo è applicabile anche alla Svizzera nel quadro di Frontex (cfr. art. 3 par. 2 dell’accordo complementare).
14 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.