Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
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regolamento non ha alcuna conseguenza su di esse e quest’articolo rimane pertanto invariato.
L’articolo 71a LStr disciplina il monitoraggio dei rinvii coatti e prevede una norma di delega al Consiglio federale concernente la procedura e la ripartizione delle competenze in materia. Quest’articolo si applica esclusivamente ai rinvii a partire dalla Svizzera che avvengono per mezzo di voli strettamente nazionali o di voli congiunti europei. Esso non riguarda tuttavia le operazioni di rimpatrio eseguite dall’estero di persone che non hanno soggiornato in Svizzera. Il recepimento del regolamento non comporta modifiche di tale articolo, ma quest’ultimo dovrà trovare applicazione anche nel caso di rimpatri effettuati nel quadro dell’Agenzia (v. commento all’art. 72 cpv. 4).
Analogamente alle disposizioni valide per l’AFD, si prevede di menzionare nella LStr che la SEM e i Cantoni possono intervenire all’estero in occasione di operazioni di rimpatrio di persone che soggiornano illegalmente nello spazio Schengen. Tali operazioni si prefiggono in primo luogo di rimpatriare i richiedenti l’asilo che soggiornano al di fuori della Svizzera e devono essere rimpatriati nel proprio Paese d’origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo sicuro, a partire, tra l’altro, da punti di crisi dell’UE. Per questo motivo, nella LStr viene inserito un nuovo articolo 72.
4.1.2 Commento alle disposizioni della LStr
Art. 72
Capoverso 1
Il capoverso 1 del nuovo articolo 72 LStr fissa il principio d’intervento della SEM e dei Cantoni nell’ambito delle operazioni di rimpatrio dell’Agenzia.
Per gli interventi internazionali di rimpatrio la SEM e i Cantoni devono mettere a disposizione il rispettivo personale per la riserva di scorte per i rimpatri forzati (art.
30) e la riserva di esperti in materia di rimpatrio (art. 31). In tale ambito si tratta, da un lato, di scorte di polizia cantonali aventi una formazione specifica, dall’altro, di esperti in materia di rimpatrio della SEM.
L’articolo 71a LStr si applica, per analogia, alla messa a disposizione di osservatori del rimpatrio forzato (art. 29; vedi commento al cpv. 4).
La riserva europea è inviata in veste di sostegno, su richiesta dell’Agenzia, ogniqualvolta uno Stato Schengen si trovi confrontato con una situazione difficile in materia di rimpatrio (riserva di reazione rapida, art. 32 e 33).
Capoverso 2
Al fine di garantire le misure internazionali previste al capoverso 1, il capoverso 2 consente al DFGP di concludere con l’Agenzia accordi riguardanti l’impiego di personale della SEM e dei Cantoni per interventi internazionali di rimpatrio.
Se per il monitoraggio degli interventi internazionali di rimpatrio vengono coinvolte terze persone in qualità di esperti, tali accordi ne tengono conto.
Questi accordi internazionali hanno essenzialmente natura tecnica. Essi disciplinano, tra l’altro, lo statuto del personale che partecipa a interventi nel quadro della cooperazione operativa.
Capoverso 3