Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
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Capoverso 3
Benché il messaggio Frontex26 prevedesse già la possibilità per la Svizzera di mettere materiale a disposizione dell’Agenzia, essa non viene menzionata all’articolo 92 capoverso 3 LD. Occorre pertanto aggiungere un riferimento esplicito in tal senso.
Nel testo di legge in lingua tedesca il termine «Zollgrenze» va inoltre sostituito con «Grenze», affinché ci sia una corrispondenza con le versioni in francese e in italiano.
Capoverso 4
Il capoverso 4 non ha alcuna correlazione diretta con lo sviluppo dell’acquis di Schengen da approvare. Questa disposizione mira a creare una base legale che permetta all’AFD di impiegare agenti di collegamento all’estero, come già avviene al momento. Attualmente tre agenti di collegamento dell’AFD sono impiegati all’estero a livello bilaterale: in Germania (a Berlino), presso Frontex (a Varsavia) e presso l’Ufficio europeo di polizia (Europol).
L’impiego di agenti di collegamento costituisce un aspetto importante della cooperazione internazionale, indispensabile per l’AFD. Gli agenti di collegamento dell’AFD (non solo ufficiali di collegamento del Cgcf ma anche rappresentanti del servizio civile) svolgono in particolare i seguenti compiti principali:
- raccolta di informazioni strategiche e tattiche;
- scambio di informazioni;
- cooperazione nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria.
Capoverso 5
Il capoverso 5 è l’equivalente dell’articolo 5 capoverso 1bis LUC27. Esso prevede che agli agenti di collegamento dell’AFD possono essere assegnati compiti degli agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia (fedpol). Questa modifica non ha alcuna correlazione diretta con lo sviluppo dell’acquis di Schengen da approvare.
Il mandato viene conferito da fedpol d’intesa con l’AFD per una determinata funzione e un periodo ben preciso, e a condizione che le risorse dell’AFD lo consentano.
Si rimanda inoltre alle spiegazioni di cui al numero 4.3.
Capoverso 6
L’attuale riferimento a Frontex viene sostituito con quello all’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen.
Inoltre, le note a piè di pagina dell’articolo 92 capoversi 3 e 6 devono essere modificate in modo da rinviare al nuovo decreto federale e al nuovo regolamento.
26 Cfr. messaggio del 13 febbraio 2008 concernente l’approvazione e l’attuazione degli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi all’adozione del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT, FF 2008 1225.
27 Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati, RS 360.