Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
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Non è ancora noto il numero esatto di collaboratori della SEM che dovrà essere inviato su domanda dell’Agenzia, poiché dipenderà dall’evoluzione della situazione in materia di migrazione di anno in anno. Per questo motivo la Svizzera concorderà annualmente con l’Agenzia il contingente di collaboratori da mettere a disposizione.
La SEM prevede tuttavia che ogni anno verranno richiesti due−quattro collaboratori al massimo per una durata compresa tra qualche settimana e sei mesi. L’Agenzia si assumerà la totalità dei costi legati all’invio di questi collaboratori. Le disposizioni della Confederazione in materia di personale (art. 25 cpv. 3bis lett. a e art. 104 OPers21) prevedono già l’invio di collaboratori per simili impieghi e non necessitano pertanto di alcuna modifica. Inoltre, nel caso degli impieghi all’estero, si raccomanda di stipulare un accordo speciale tra il datore di lavoro e l’impiegato.
Quando l’Agenzia farà la richiesta, la SEM avrà tre settimane di tempo per mettere a disposizione gli esperti in materia di rimpatrio e farli intervenire sul territorio dello Stato Schengen a sostegno dell’Agenzia.
Il nuovo regolamento vincola la Svizzera a partecipare alla riserva di osservatori del rimpatrio forzato (art. 29).
Già oggi il Consiglio federale può affidare a terzi compiti di sorveglianza dei rimpatri forzati. Al momento, in virtù del loro mandato legale22, osservatori della CNPT scortano i voli speciali. In futuro anche le operazioni internazionali di rimpatrio dell’Agenzia dovranno essere scortate da osservatori. In quanto commissione indipendente, dal punto di vista giuridico la CNPT non può essere obbligata a scortare tali rimpatri forzati. Questa funzione deve dunque poter essere svolta da terzi indipendenti. A tal fine la SEM deve pertanto stipulare rispettive convenzioni (cfr. art. 15g OEAE23). Poiché tuttavia si tratta esclusivamente di singoli interventi brevi, la SEM intende disciplinare le modalità e le procedure insieme a quelle per il monitoraggio dei voli speciali nazionali.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni
3.2.1 Ripercussioni nell’ambito del controllo alle frontiere
In generale, i Cantoni partecipano all’applicazione dell’AAS, allo svolgimento dei compiti e alla copertura dei costi correlati allo sviluppo dell’acquis di Schengen, soprattutto nel settore della polizia. Tutti i Cantoni di confine affidano al Cgcf lo svolgimento di determinati compiti di polizia al confine o nell’area di confine. Tuttavia, nella maggior parte degli aerodromi doganali e negli aeroporti di Berna e Zurigo, il controllo delle persone viene eseguito dalla polizia cantonale, separatamente da quello del traffico transfrontaliero delle merci che viene effettuato dall’AFD. Gli aeroporti per i voli in provenienza da o a destinazione di una località fuori dallo spazio Schengen sono considerati frontiere esterne.
La costituzione della riserva di reazione rapida non avrà alcuna conseguenza per i Cantoni e i Comuni, poiché riguarda esclusivamente l’AFD.
È possibile che i Cantoni nei quali si trovano aeroporti internazionali con frontiere esterne debbano partecipare a valutazioni delle vulnerabilità o che sul loro territorio
21Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale, RS 172.220.111.3.
22Legge federale del 20 marzo 2009 sulla Commissione per la prevenzione della tortura,
RS 150.1.
23 Ordinanza dell’11 agosto 1999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri, RS 142.281.