Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
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In tale ambito la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento riguardante l’istituzione di una guardia costiera e di frontiera europea1 (qui di seguito «regolamento»), che modifica il codice frontiere Schengen (CFS)2 nonché abroga il regolamento Frontex3, il regolamento RABIT4 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio dell’Unione europea (qui di seguito «Consiglio»)5. La guardia di frontiera e costiera europea si comporrà dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (qui di seguito «Agenzia»), che sostituirà l’attuale Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex), mantenendo comunque la denominazione abbreviata «Frontex», nonché delle autorità nazionali competenti in materia di gestione delle frontiere (guardie costiere comprese).
Le questioni concernenti la definizione di standard comuni e la funzione di Frontex vengono regolarmente sollevate da diversi anni. L’istituzione di una guardia di frontiera e costiera europea era già stata preannunciata dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker nel suo discorso del 9 settembre 2015 sullo stato dell’UE. Essa rientra anche nelle misure previste dall’agenda europea sulla migrazione. La Commissione intende inoltre sopperire al necessario potenziamento dei controlli di sicurezza alle frontiere esterne dell’UE, come richiesto dai Ministri dell’Interno europei il 20 novembre 2015, vale a dire poco dopo gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015.
Per conseguire tali obiettivi, il nuovo regolamento si prefigge di assegnare all’Agenzia competenze più ampie rispetto a Frontex. Esso prevede infatti la costituzione di una riserva di reazione rapida formata da 1500 guardie di frontiera a disposizione dell’Agenzia e la possibilità per quest’ultima di svolgere valutazioni delle vulnerabilità degli Stati Schengen. Inoltre il regolamento consente all’Agenzia, in ultima istanza e su decisione del Consiglio, di intervenire alle frontiere esterne di uno Stato Schengen, collaborando con lo Stato interessato, in situazioni che richiedono un’azione urgente a tali frontiere. Anche il ruolo dell’Agenzia nel settore dei rimpatri verrà rafforzato. Essa avrà il compito, tra l’altro, di sostenere gli Stati Schengen finanziando più voli congiunti, ma anche organizzando proprie operazioni di rimpatrio a partire da Stati Schengen che ne hanno fatto domanda oppure da punti di crisi (hotspot). Il preventivo e il personale dell’Agenzia verranno parimenti potenziati.
1 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, COM(2015) 671 final.
2 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
3 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.
4 Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati, versione della GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.
5 Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri, GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48.