Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
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Le modalità della messa a disposizione di agenti di polizia da parte dei Cantoni nonché le rimunerazioni verranno disciplinate all’interno di un accordo tra la Confederazione e i Cantoni. Il capoverso 3 prevede dunque che il DFGP e i Cantoni concordino le modalità di tali impieghi.
Capoverso 4
Il nuovo regolamento vincola la Svizzera a partecipare anche alla riserva di osservatori del rimpatrio forzato (art. 29).
Il monitoraggio, già attualmente valido, è disciplinato all’articolo 71a LStr e agli articoli 15h−i OEAE. Queste prescrizioni vanno ora applicate anche agli interventi internazionali di rimpatrio. Ciò significa che è possibile affidare a terzi il compito di scortare tali interventi nel quadro dell’Agenzia.
Attualmente gli osservatori della CNPT scortano i voli speciali, in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva europea sui rimpatri, la quale prevede un sistema di monitoraggio dei rimpatri autonomo ed efficiente.
4.2 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)25
La LD prevede già ora la partecipazione dell’AFD a missioni all’estero nonché la possibilità per il Consiglio federale di concludere trattati internazionali di cooperazione con l’Agenzia. Tuttavia, col recepimento del nuovo regolamento, nella LD occorre precisare quale materiale deve mettere a disposizione l’AFD nonché adeguare la designazione ufficiale dell’Agenzia.
4.2.1 Normativa proposta
Si propone di menzionare in modo esplicito all’articolo 92 capoverso 3 LD la possibilità per l’AFD di mettere a disposizione, non solo di Stati esteri bensì anche dell’Agenzia, materiale di sorveglianza delle frontiere.
Dato che la designazione ufficiale dell’Agenzia viene modificata, occorre adeguare anche il relativo riferimento nella LD. Per evitare, in futuro, di dover modificare nuovamente tale legge a causa di un altro cambiamento di nome dell’Agenzia, si prevede di non riprendere la sua designazione esatta, bensì di introdurre un riferimento più generale, come «agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen».
4.2.2 Commento alle disposizioni della LD
Art. 92
Il titolo dell’articolo viene modificato. Non si tratta più esclusivamente di provvedimenti internazionali, bensì anche di impieghi all’estero.
Capoversi 1 e 2
I capoversi 1 e 2 rimangono invariati. Nell’ambito dei provvedimenti internazionali l’AFD può partecipare a impieghi all’estero, ma il suo personale viene impiegato su base volontaria.
25 RS 631.0