Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine

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abbia luogo un’azione urgente. Occorre tuttavia ricordare ancora una volta che simili azioni urgenti possono aver luogo unicamente in circostanze straordinarie; la loro esecuzione in Svizzera rimane molto teorica, considerati l’obbligo di ottenere il consenso da parte dello Stato Schengen interessato nonché l’assenza di frontiere esterne marittime o terrestri in Svizzera.

3.2.2 Ripercussioni nel settore dei rimpatri

I Cantoni devono mettere a disposizione una parte del personale necessario all’esecuzione dei compiti correlati ai rimpatri forzati, vale a dire le scorte di polizia impiegate per tali rimpatri.

Come nel caso dei collaboratori della SEM, il numero di persone richiesto per lo svolgimento di tale compito nonché la durata degli interventi dipendono dalla pressione migratoria alle frontiere esterne europee e vengono pertanto concordati ogni anno bilateralmente tra i singoli Stati e l’Agenzia.

In vista di tali negoziati vengono sempre consultati anche i singoli Cantoni. La Confederazione prevede di dover mettere a disposizione della riserva di scorte circa 25 agenti di polizia cantonale per un totale di 750 giorni d’intervento all’anno (al massimo).

Su richiesta dell’Agenzia il personale interessato deve essere disponibile entro tre settimane. Tuttavia, se la Svizzera dovesse trovarsi a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali, essa può respingere tale richiesta.

Analogamente all’impiego dei collaboratori della SEM, tutte le spese derivanti dagli interventi delle scorte di polizia sono a carico dell’Agenzia. Lo stipendio non fa però parte delle spese rimborsate.

Per questo motivo la Confederazione sta valutando se, per i diversi interventi nell’ambito dei rimpatri internazionali, essa sia in grado di versare ai Cantoni gli importi forfettari, per analogia all’articolo 58 OAsi 224. I costi annuali per la Confederazione ammonterebbero a 0,3 milioni di franchi al massimo e potrebbero essere coperti mediante il credito per l’esecuzione della SEM.

La Confederazione intende disciplinare le procedure concrete relative all’invio di agenti di polizia cantonale in un accordo tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

4 Modifiche legislative

4.1 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr)

4.1.1 Normativa proposta

L’articolo 71 LStr disciplina l’assistenza della Confederazione alle autorità d’esecuzione e affida al DFGP il compito di assistere i Cantoni incaricati dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione di stranieri. Tale articolo è valido solo per le persone da rimpatriare dalla Svizzera. Esso disciplina esclusivamente le competenze interne correlate all’allontanamento o all’espulsione degli stranieri. Il recepimento del

24 Ordinanza 2 dell’11 agosto 1999 sull’asilo, RS 142.312.