Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine
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Per quanto riguarda le operazioni congiunte «normali», l’articolo 1 paragrafo 2 lettera a dell’accordo complementare prevede inoltre che la Svizzera disponga di un diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione di Frontex per quanto concerne le decisioni relative ad attività specifiche da eseguire alle sue frontiere esterne; simili decisioni richiedono inoltre un voto favorevole alla loro adozione da parte del rappresentante svizzero presso il consiglio di amministrazione (ovvero una sorta di diritto di veto). Tali disposizioni dell’accordo complementare non valgono nel caso degli interventi previsti all’articolo 19. In effetti, esse si riferiscono alla partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Agenzia, mentre le decisioni riguardanti le misure di cui all’articolo 19 (vista la necessità della massima legittimità politica possibile) vengono prese dal Consiglio, presso cui la Svizzera dispone di un diritto di partecipazione e d’intervento, ma non di codecisione. Tuttavia, visto che neppure gli Stati membri dell’UE dispongono del «diritto di veto» per quanto riguarda le misure adottate alle proprie frontiere esterne ai sensi dell’articolo 19, alla Svizzera non è riservato un trattamento peggiore rispetto agli altri Stati. In pratica l’articolo 19 paragrafo 10 garantisce in ogni caso che, senza la collaborazione e il consenso della Svizzera, l’Agenzia non può intervenire alle frontiere esterne sul territorio elvetico.
2.1.4.2 Azione urgente in un Paese Schengen con agenti svizzeri
Analogamente ad altri Stati Schengen, la Svizzera è tenuta a partecipare, con il personale messo a disposizione nell’ambito della riserva di reazione rapida, a operazioni sul territorio di un altro Stato Schengen. Ai sensi dell’articolo 19 quest’ultimo può anche rifiutarsi di collaborare con l’Agenzia. Ciò significa che gli agenti svizzeri non partecipano a interventi in uno Stato Schengen senza il consenso di questo Stato.
2.1.5 Riserva di reazione rapida
L’articolo 20 paragrafo 5 prevede la costituzione di una riserva di reazione rapida, la quale consiste in un corpo permanente di almeno 1500 agenti messo a disposizione dell’Agenzia e che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato Schengen entro cinque giorni lavorativi dall’approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante. Tale riserva può essere impiegata sia nel quadro di una richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato Schengen sia in una situazione che richiede un’azione urgente dell’Agenzia.
Tutti gli Stati Schengen contribuiscono a tale riserva di reazione rapida in base a una tabella contenuta in un allegato al regolamento. I contributi sono stati fissati dopo colloqui bilaterali tra i diversi Stati Schengen e la presidenza del Consiglio. In tale ambito la Svizzera si è impegnata a mettere a disposizione 16 agenti, un numero ragionevole se si tiene conto delle dimensioni dell’autorità di controllo dei confini e della natura di questi ultimi. Tale cifra corrisponde infatti allo 0,8 per cento dell’effettivo totale del Cgcf. A titolo comparativo, questi i contributi degli Stati limitrofi e di altri Stati associati12:
- Germania: 225
- Francia: 170
- Italia: 125
- Austria: 34
12 Il Liechtenstein invece versa un contributo finanziario appropriato.