Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

L’assistenza tecnica e operativa comprende la messa a disposizione di servizi di interpretazione, informazioni pratiche sui Paesi e consulenza sull’attuazione delle procedure in conformità alla direttiva europea sui rimpatri13 nonché sulle misure volte a evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili (par. 2).

2.1.6.2 Operazioni di rimpatrio (art. 28)

L’Agenzia coordina e cofinanzia i voli congiunti organizzati dagli Stati Schengen (p. es. mediante il noleggio di aeromobili).

A tal fine gli Stati Schengen comunicano mensilmente all’Agenzia i rimpatri previsti indicando il numero delle persone da rimpatriare, le relative destinazioni nonché la necessità di un sostegno da parte dell’Agenzia. In base a tali informazioni essa effettua una pianificazione continua al fine di coordinare, laddove possibile, le operazioni di rimpatrio.

L’Agenzia organizza voli congiunti di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato Schengen o di un Paese terzo. I rimpatri possono essere effettuati a partire da uno Stato Schengen o da un Paese terzo (cosiddette «operazioni di rimpatrio miste»).

Tutti i rimpatri devono avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali stabiliti nella CEDU. L’uso dei mezzi coercitivi deve essere proporzionato.

I rimpatri vanno monitorati in base all’articolo 8 paragrafo 6 della summenzionata direttiva europea sui rimpatri.

2.1.6.3 Costituzione di riserve europee (art. 29–31)

Il regolamento prevede che l’Agenzia potrà ricorrere a squadre europee di intervento in materia di rimpatrio per condurre operazioni di rimpatrio congiunte a partire da uno o più Stati Schengen confrontati con sfide migratorie momentaneamente importanti. Tali operazioni verranno condotte d’intesa con gli Stati interessati che ne hanno fatto domanda o che accettano una proposta di sostegno da parte dell’Agenzia. Le squadre europee di intervento per i rimpatri saranno formate da specialisti in materia d’identificazione e d’acquisizione dei documenti di viaggio nonché da riserve di scorte incaricate di effettuare i rimpatri. Un impiego di personale sul territorio di uno Stato Schengen o associato è consentito unicamente previo consenso reciproco tra lo Stato interessato e l’Agenzia.

Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia fissa i profili e il numero di persone necessarie per le diverse riserve (art. 29 par. 2, art. 30 par. 2 e art. 31 par. 2).

Un impiego di personale per queste diverse riserve sul territorio di uno Stato Schengen è consentito unicamente previo accordo tra lo Stato interessato e l’Agenzia. A tal fine, tutti gli Stati Schengen concordano, di anno in anno, il numero e il profilo dei loro specialisti che saranno messi a disposizione.

Per tutte le operazioni di rimpatrio in cui sono coinvolti minori, l’Agenzia mette a disposizione osservatori, scorte e specialisti in rimpatri forzati dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.

Una clausola di salvaguardia permette agli Stati Schengen di rinunciare a fornire personale di fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. Tutte le richieste in tal senso devono essere

13 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.