Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 27 pagine

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Il regolamento definitivo è stato adottato il 14 settembre 20166 e notificato alla Svizzera il 22 settembre 2016. Esso costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Occorre sottolineare che dal 2011 la Svizzera partecipa attivamente a Frontex e alle sue operazioni tramite il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) e fa parte del suo consiglio di amministrazione.

1.2 Negoziati

In base all’articolo 4 dell’Accordo di associazione a Schengen7 (AAS) e agli articoli 2 e 3 della Convenzione sulla comitologia8 conclusa con l’UE, la Svizzera è autorizzata, nell’ambito del suo diritto di partecipazione allo sviluppo dell’acquis, a partecipare ai gruppi di lavoro del Consiglio nonché ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi nell’ambito di Schengen («comitati comitatologia Schengen»). In particolare, la Svizzera può esprimere il proprio parere e avanzare suggerimenti. Essa non gode tuttavia del diritto di voto (cfr. art. 7 par. 1 AAS e art. 5 par. 1 della Convenzione sulla comitologia).

Come richiesto dai ministri degli Stati Schengen a inizio 2016, i lavori d’esame della proposta si sono svolti a ritmo sostenuto. Nel corso del primo semestre 2016, la presidenza olandese del Consiglio ha organizzato numerose riunioni a Bruxelles, Lussemburgo e Amsterdam. Queste ultime si sono tenute in seno ai gruppi di lavoro competenti del Consiglio, vale a dire nel Gruppo «Frontiere» (a livello di esperti), nel Comitato strategico sull’immigrazione, le frontiere e l’asilo (CSIFA, a livello di funzionari di alto livello), nel Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper, a livello di ambasciatori) e nel Consiglio «Giustizia e affari interni» (Consiglio GAI, a livello di ministri). Tutti questi organi si sono riuniti sotto forma di comitati misti, vale a dire in presenza di rappresentanti degli Stati associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito «Stati associati»). In occasione di queste riunioni i rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni hanno presentato i propri punti di vista sul progetto di regolamento.

Occorre sottolineare che il primo progetto di regolamento della Commissione assegnava competenze importanti all’Agenzia e alla Commissione, soprattutto in caso di azioni urgenti alle frontiere esterne di uno Stato Schengen. In seguito ai pareri espressi da diversi Paesi, tra cui la Svizzera, tali competenze sono state trasferite al consiglio di amministrazione dell’Agenzia e al Consiglio, al fine di conferire loro maggiore legittimità rafforzando il ruolo degli Stati Schengen. Ciò attribuisce quindi ulteriori possibilità d’intervento alla Svizzera. Inoltre, sono state definite in modo preciso le conseguenze di un rifiuto da parte di uno Stato Schengen di attuare le decisioni dell’Agenzia o del Consiglio concernenti misure necessarie da adottare alle proprie

6 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, versione della GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

7 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, RS 0.362.31.

8 Convenzione del 22 settembre 2011 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen, RS 0.362.11.